Secondo l’art. 2(4), gli Stati membri delle Nazioni Unite “devono astenersi dalla minaccia o dall’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato”, salvo due eccezioni: la legittima difesa (art. 51) e un’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU (capitolo VII). 

Secondo la Carta delle Nazioni Unite, quando uno Stato viola l’art. 2(4), il Consiglio di Sicurezza è l’organo principale incaricato di reagire. Le sanzioni possibili comprendono:

  • Sanzioni economiche e finanziarie: blocco commerciale, congelamento dei beni dello Stato o di individui, restrizioni sui pagamenti internazionali.
  • Sanzioni diplomatiche: sospensione o limitazione delle relazioni diplomatiche, espulsione di rappresentanti, sospensione da organismi internazionali.
  • Misure militari: uso di forza autorizzato dal Consiglio per fermare l’aggressore (capitolo VII della Carta), comprese missioni di pace o operazioni militari contro lo Stato aggressore.

Queste misure sono legalmente vincolanti per tutti gli Stati membri quando decise dal Consiglio di Sicurezza.

E se il Consiglio di Sicurezza viene bloccato da USA o Russia o Cina Popolare, come avviene spesso e volentieri?
Per mantenere la pace e la sicurezza internazionale quando il Consiglio di Sicurezza è paralizzato dal veto di un membro permanente, come avvenuto durante la Guerra di Corea, l’Assemblea Generale ha approvato  nel 1950 la Risoluzione 377 (V), nota come “Uniting for Peace”, con l’obiettivo di superare il blocco del Consiglio di Sicurezza in casi di minaccia alla pace, aggressione o violazione della Carta ONU.

La risoluzione afferma che: “Se il Consiglio di Sicurezza, a causa del veto dei membri permanenti, non riesce a mantenere la pace e la sicurezza internazionale, l’Assemblea Generale può adottare misure collettive, comprese azioni di forza, per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza.”
Le risoluzioni dell’Assemblea non sono legalmente vincolanti, quindi nessuno Stato è obbligato a seguirle.

Senza certezza della punizione, la legge diventa un “velo di diritto”, come suggerirebbe Thomas Hobbes nel Leviatano: “La legge senza forza è inutile; il diritto è solo una traccia di carta se non c’è chi lo fa rispettare.”
L’idea si riflette anche in un contesto internazionale: l’articolo 2(4) della Carta ONU vieta l’uso della forza, ma senza un meccanismo credibile che garantisca conseguenze reali per chi viola il divieto, la norma rischia di restare una promessa morale più che un vincolo effettivo. 

Infatti, c'è chi se ne meraviglia, chi si indigna, chi si disinteressa, ma è inutile cascare dal pero: le violazioni dell'articolo 2(4) della Carta ONU degli ultimi anni non sono state poche come non poche sono le controversie.

Approfondimento

La lista inizia con  la campagna aerea NATO in Kosovo che fu lanciata nel marzo 1999 senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU, con l’obiettivo dichiarato di fermare la repressione dei serbi contro la popolazione kosovara. Dal punto di vista strettamente giuridico, l’uso della forza armata senza mandato ONU costituisce una violazione dell’art. 2(4), perché la NATO entrava militarmente nel territorio della allora Repubblica Federale di Jugoslavia senza legittima difesa contro un attacco armato diretto.

Altrettanto controversa è stata la guerra e invasione guidata dagli Stati Uniti in Iraq nel 2003: quella campagna militare, partita senza un mandato esplicito del Consiglio di Sicurezza e non giustificata da autodifesa contro un attacco armato imminente, fu definita illegale da molti giuristi internazionali e dal segretario generale ONU dell’epoca come contraria alla Carta.

La guerra russo‑georgiana del 2008, con forze russe che penetrarono nel territorio georgiano, è stata inquadrata da studiosi del diritto internazionale come un uso di forza non giustificato, in violazione del divieto generale. 
Nel 2014 la Federazione Russa ha annesso la Crimea in seguito a un intervento militare e a un referendum ritenuto illegittimo e imposto dalla presenza di truppe: l’annessione è stata condannata come violazione del principio di non‑uso della forza e dell’integrità territoriale dal diritto internazionale e da risoluzioni ONU che la considerano illegale. 

Tra il 2000 e oggi, India e Pakistan hanno avuto diversi conflitti armati e incursioni transfrontaliere, principalmente legati alla regione contesa del Kashmir. In particolare, nel 2001–2002, la crisi di Kargil e incursioni al confine o, nel 2008 e 2016, gli attacchi a Jammu e Kashmir e incursioni transfrontaliere, fino alla recente guerra del 2024.
Queste operazioni potenzialmente violano l’art. 2(4) perché comportano uso della forza contro un altro Stato senza mandato ONU; la giustificazione dell’autodifesa rimane controversa, in particolare quando la minaccia immediata non è chiaramente documentata.

Anche Israele ha condotto numerose operazioni militari non autorizzate — ad esempio le operazioni a Gaza nel 2008‑2009 (“Piombo Fuso”), nel 2012 (“Colonna di Difesa”), nel 2014 (“Margine Protettivo”) e più recenti nel 2021 e 2023, nonché incursioni nel Libano e in Siria — spesso senza una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU che autorizzasse l’uso della forza.
Gli Stati critici e alcuni giuristi internazionali hanno interpretato queste operazioni come violazioni dell’art. 2(4), perché implicano uso della forza contro territori controllati da altre autorità statuali o de facto senza autodifesa giustificabile secondo l’art. 51.  Israele giustifica le operazioni come legittima difesa contro attacchi armati da parte di Hamas, Hezbollah o milizie vicine ad altri Stati, invocando il diritto all’autodifesa.

Dal 2015 l’Arabia Saudita guida una coalizione militare regionale intervenuta in Yemen a sostegno del governo del presidente Hadi contro i ribelli Houthi, i quali controllano gran parte del territorio.  Dal punto di vista dell’art. 2(4), questo costituisce uso della forza contro l’integrità territoriale e l’indipendenza politica di uno Stato sovrano, senza giustificazione di autodifesa contro un attacco armato diretto. Gli esperti di diritto internazionale qualificano quindi l’intervento come violazione dell’art. 2(4), pur riconoscendo che l’Arabia Saudita lo giustifica come sostegno a un governo legittimo invitato a intervenire.

In Sudamerica, anche Perù ed Ecuador hanno vissuto tensioni transfrontaliere che rientrano nel dibattito sull’articolo 2(4) della Carta ONU.  Il caso più significativo riguarda incidenti lungo il confine amazzonico, spesso legati a dispute territoriali o attività illegali (come traffico di droga o incursioni di gruppi armati). Ad esempio, nei primi anni 2000 ci sono stati scambi di fuoco localizzati e incursioni di pattuglie militari da una parte all’altra del confine.
Dal punto di vista formale, qualsiasi uso della forza armata contro lo Stato vicino senza mandato ONU o giustificazione di autodifesa può essere considerato una violazione potenziale dell’art. 2(4), anche se di portata limitata e localizzata.

La guerra su larga scala della Russia in Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022 è stata anch’essa definita come un atto di aggressione che contravviene all’art. 2(4), in quanto comporta l’impiego massiccio di forze armate per occupare e controllare parte del territorio di uno Stato sovrano senza autorizzazione ONU e senza una base legale di autodifesa contro un attacco armato diretto.
Per questa guerra numerose risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU hanno deplorato l’azione e richiesto il ritiro delle truppe russe, evidenziando il carattere illegale dell’intervento. (fonte Parlamento Europeo)

Un caso molto recente riguarda l’attacco militare degli Stati Uniti al Venezuela del 3 gennaio 2026, in cui forze statunitensi hanno effettuato un’operazione su larga scala, catturando il presidente Nicolás Maduro senza autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e senza che emergesse una minaccia armata imminente, giudicato da osservatori di diritto internazionale come un uso illegittimo della forza in violazione dell’art. 2(4) e definito “crimine di aggressione” da esperti legali. 

Al di là di questi esempi principali, la dottrina e alcuni Stati hanno discusso altri casi borderline o contestati che implicano l’uso della forza al di fuori di mandati ONU, come interventi militari unilaterali in altri teatri o operazioni che alcuni commentatori qualificano come violazioni della norma quando non giustificate da autodifesa o mandato ONU; la rilevanza di tali casi può variare secondo l’interpretazione giuridica e le circostanze dei singoli atti. (Fonte War Room - U.S. Army War College)

Ad esempio, in Africa le incursioni militari transfrontaliere contro gruppi armati, come l’intervento del Ciad o del Camerun contro gruppi Boko Haram in Nigeria e nel lago Ciad, o azioni militari in Somalia da parte di Etiopia e Kenya sono avvenute senza mandato ONU pieno per tutte le operazioni.
Questi interventi rientrano nel dibattito sul confine tra legittima difesa, invito del governo ospitante e violazione dell’art. 2(4), ma anche su quello della inefficacia (o inettitudine) dell'Assemblea ONU.

Approfondimento

Negli ultimi decenni, l’Assemblea ONU è stata spesso accusata di inettitudine o inefficacia da una varietà di attori internazionali, in particolare in contesti di crisi militari o umanitarie dove il Consiglio di Sicurezza è rimasto paralizzato dai veti dei membri permanenti. Alcuni esempi concreti:

Durante la guerra in Iraq del 2003, diversi Stati arabi, africani e latinoamericani, insieme a intellettuali e osservatori internazionali, hanno accusato l’ONU di incapacità di far rispettare l’art. 2(4), perché non era riuscita a impedire l’invasione non autorizzata.
Nel caso del Kosovo (1999), Russia e Cina criticarono l’ONU per non aver bloccato la campagna NATO e per la sua “inoperanza” nel prevenire un uso illegittimo della forza”.

Durante la guerra in Siria (2011 2020), governi come Russia, Siria e Iran, così come numerose ONG e analisti, hanno denunciato la paralisi del Consiglio di Sicurezza e la “inefficacia” delle risoluzioni ONU nel fermare bombardamenti e crimini contro i civili.
In Medio Oriente, le operazioni militari israeliane su Gaza e in Libano negli ultimi 20 anni hanno suscitato condanne formali dell’ONU, ma senza sanzioni effettive, accentuando l’idea di “inettitudine selettiva”, dove la forza della Carta resta teorica senza strumenti coercitivi efficaci.

Nelle crisi africane, come la Seconda Guerra del Congo e le operazioni militari in Yemen o Sahel, diversi governi locali, analisti e ONG hanno parlato di “inoperanza” dell’ONU, sottolineando la lentezza delle missioni di pace e l’incapacità di proteggere i civili.

In sostanza, quando parliamo di articolo 2(4) della Carta ONU, ambedue i dispositivi sono ineffettivi: il divieto dell'intervento armato resta aleatorio, sebbene sia considerato un pilastro del diritto internazionale moderno, tanto quanto è aleatoria l'autorizzazione dell'intervento armato da parte dell'Assemblea ONU.