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Continuo l’analisi del fenomeno legislativo penale relativo alle misure di prevenzione personale è quello che ha dato vita e forza coercitiva ad un sistema investigativo e punitivo ante o extra delictum: si articola in un sotto-sistema delle misure di prevenzione motivate non dalla commissione di un reato ma da una presunta pericolosità dei cittadini poveri ed emarginati o, ancor meglio, portatori di idee non conformi al pensiero unico.

La disumanità del diritto preventivo sta nel fatto che punisce i destinatari non per "ciò che essi hanno fatto" ma "per ciò che sono" ponendosi in aperta contraddizione con tutti i principi a salvaguardia dei diritti fondamentali e delle garanzie individuali, specialmente nel campo del diritto e della giustizia, per proteggere i cittadini dagli abusi del potere pubblico, sottolineando principi come la presunzione di innocenza e il giusto processo.

Infatti queste misure vengono inflitte ante o praeter delictum quindi senza gli elementi costitutivi del reato come la materialità dell’azione, la dannosità dell’atto e la colpevolezza dell’autore,  collocandole tra le misure amministrative le relega in una sorta di “terra del nulla” sottraendole al dibattito giuridico; esse sono state ideate da burocrati come “misure punitive di competenza dei penalisti e da questi trascurate perché misure formalmente non penali, esse sono ignorate dal dibattito pubblico perché destinate, oltre che a persone sospette di appartenere ad associazioni mafiose o terroristiche, soprattutto a persone colpevoli solo della loro emarginazione: disoccupati, vagabondi, prostitute, immigrati e tossicodipendenti.”

I costituzionalisti sottolineano che: “L’origine di queste misure è ottocentesca. In Italia compaiono per la prima volta nel capo III del titolo VII del libro II del codice penale sardo del 1839, dedicato agli “oziosi, vagabondi, mendicanti ed altre persone sospette”. Dopo svariate modifiche – nel 1852, nel 1854 e nel 1859 – vengono riorganizzate nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1889, in occasione della simultanea approvazione, il 30 giugno, del codice penale Zanardelli. Il sistema punitivo viene così diviso in due: le pene e il codice penale per fatti qualificati come reati; le misure di prevenzione dell’ammonizione, della vigilanza speciale e del domicilio coatto, previste invece, per i pericolosi e i sospetti, dal titolo terzo del Testo unico intitolato “Disposizioni relative alle classi pericolose della società.”  

Continuano: “ Il regime fascista confermò questa spartizione classista con il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza emanato un anno dopo il codice penale Rocco con il regio decreto n. 773 del 1931. In questo si prevedevano:

a) il “ricovero” in istituti di assistenza delle persone inabili al lavoro e prive di mezzi di sussistenza;

b) il “rimpatrio con foglio di via obbligatorio” delle non meglio precisate persone “sospette” per la loro “condotta” e delle persone “pericolo­se per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morali­tà” inclusi, “se necessario”, i non più detenuti dopo l’uscita dal carcere;

c) l’“ammonizione” per gli “oziosi”, “i vagabondi… sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose” e per “le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato”;

d) il “confino di polizia” da uno a cinque anni “in una colonia o in un comune del regno” dei “pericolosi alla sicurezza pubblica” e di “coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un’attività” contro i poteri  dello Stato, in breve degli antifascisti.” 

Il diritto messo nelle mani sbagliate viene usato come arma politica e in forma altamente discriminatoria.

Nel 1956 questo sistema oppressivo subì un salto di qualità quando la Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 23.06.1956 “dichiarò l’illegittimità del rimpatrio con foglio di via obbligatorio per contrasto con gli artt. 13 e 16 della Costituzione, la legge n. 1423 del 27.12.1956 ha affidato al tribunale la competenza a disporre, su proposta dell’autorità di polizia, la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno e l’obbligo di soggiorno (art. 3 e 4). Ha invece lasciato in capo al questore la competenza a decidere il foglio di via obbligatorio (art. 2), destinato a ‘gli oziosi e i vagabondi’, ai ‘dediti a traffici illeciti’, ai sospetti di sfruttamento della prostituzione e a quanti ‘svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume’ (art. 1).”

Questa sentenza la si può definire la base sulla quale si sviluppò un’espansione sia dal punto quantitativo che da quello qualitativo, con inasprimenti di pena che iniziò con la legge antimafia n. 575 del 31.5.1965, che estese tali misure anche “agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose” e, soprattutto, attribuì al procuratore della Repubblica, oltre che al questore, la facoltà di proporre la sorveglianza speciale, il divieto di soggiorno e l’obbligo di soggiorno, cioè il confino. 

“Nel corso dei decenni successivi vi fu una produzione incessante di leggi di pubblica sicurezza, fino all’ultima sistemazione organica operata con il decreto legislativo n. 159 del 2011, intitolato Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. 

Tale codice prevede tre classi di misure di prevenzione: 

a) le misure di prevenzione personali applicate dal questore (artt. 1-3) e consistenti nel foglio di via obbligatorio con cui i soggetti che si suppone vivano “abitualmente con i proventi di attività delittuose” o siano “dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”, vengono rimandati nei loro luoghi di residenza per un periodo non superiore a tre anni; 

b) le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria (artt. 4-15), che riguardano, oltre a tutte le persone sopra indicate, gli indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, ma anche di una lunga serie di altri reati, e consistono nella sorveglianza speciale, con o senza divieto di soggiorno in uno o più comuni, oppure nell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza disposti dal Tribunale su proposta del questore o del procuratore della Repubblica; 

c) le misure di prevenzione patrimoniali, inflitte anch’esse da un tribunale (artt. 16-65) alle persone passibili di misure di prevenzione personali e consistenti nel sequestro o nella confisca di beni su proposta del questore o del procuratore della Repubblica.”

 Inoltre: “E’ chiaro che il giudizio richiesto dall’applicazione di queste misure ante delictum ha una chiara valenza inquisitoria, avendo come oggetto non già un fatto ma la personalità sospetta o pericolosa dei loro destinatari. Inoltre la figura del pubblico ministero ne risulta gravemente deformata. È infatti evidente che la “proposta” di misure di prevenzione non può che essere facoltativa, essendo fondata su incontrollabili motivi di sospetto. Con la conseguenza che con essa si è indebolito il più potente fondamento costituzionale dell’indipendenza del pubblico ministero, che consiste nell’“obbligo di esercitare l’azione penale” stabilito dall’art. 112 della Costituzione a garanzia altresì della sua soggezione alla legge e dell’uguaglianza dei cittadini. La forma giurisdizionale del procedimento di prevenzione, d’altro canto, non ne cambia la sostanza poliziesca, consistente nella penalizzazione di persone pericolose o sospette. Al di là delle etichette – “misure di prevenzione” anziché “pene” – ci troviamo di fronte a limitazioni extra delictum delle libertà fondamentali che contraddicono tutti i principi elementari del modello garantista del diritto penale, primo tra tutti quello di retributività, nulla poena sine crimine, stabilito dall’art. 25, 2° comma della Costituzione.

A questo armamentario di misure di prevenzione personali si è poi aggiunto, in questi ultimi anni, un’altra lunga serie di misure cosiddette “atipiche”, prodotte tutte dalla solita, compulsiva decretazione d’urgenza: i cosiddetti “daspo”. Nato con il cosiddetto “daspo sportivo” introdotto dalle leggi n. 377 del 2001 e n. 210 del 2005 (quale “divieto di accesso alle manifestazioni sportive” dei violenti), questo strumento di controllo sociale ha avuto un’enorme espansione con l’introduzione del cosiddetto “daspo urbano” nel decreto-legge Minniti n. 14 del 20.2.2017, convertito nella legge n. 48 del 18.4.2017, che ha aumentato l’indeterminatezza sia dei suoi presupposti che dei suoi destinatari e dei luoghi tutelati. Creata a tutela della “sicurezza urbana” e del “decoro” della città, questa nuova figura si articola in una serie di misure di crescente gravità: l’ordine municipale di allontanamento per 48 ore di quanti impediscano o limitino il libero accesso a determinati spazi con parcheggi o commerci abusivi o atti contrari alla pubblica decenza; il divieto di accesso ad uno o più d’uno di tali spazi emesso dal Questore, in caso di reiterazione di tali condotte, per una durata non superiore a sei mesi e da sei mesi a due anni ove il malcapitato sia stato condannato negli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio; il divieto di accedere o di avvicinarsi a locali pubblici da uno a 5 anni, emesso dal Questore contro chi sia stato condannato per vendita di stupefacenti, unitamente talora all’obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso gli uffici della polizia e al divieto di allontanarsi dal comune di residenza.

Ovviamente anche i destinatari di queste misure sono persone emarginate – prostitute, clochard, mendicanti, immigrati, tossicodipendenti – oppure attivisti politici colpevoli di manifestazioni di protesta in tema di ambiente, o in difesa dei diritti dei migranti o del diritto alla casa. Ad essi il decreto-legge n. 123 del 2023 ha aggiunto i minorenni trovati in possesso di droga, per i quali viene previsto il daspo da un uno a tre anni, oltre all’arresto in flagranza ove siano sorpresi a spacciare stupefacenti anche di lieve entità oppure in caso di violenza o resistenza a pubblico ufficiale. Ha inoltre previsto, per i genitori che non mandino i figli alla scuola dell’obbligo, la pena fino a due anni di reclusione.”

I costituzionalisti sottolineano inoltre: “L’argomento demagogico a sostegno di tutto questo diritto della crudeltà è la sicurezza, che non vuol più dire, nel lessico populista, sicurezza sociale del lavoro e della sussistenza, né tanto meno sicurezza delle libertà contro gli abusi giudiziari e polizieschi, secondo la nozione di Montesquieu, ma unicamente sicurezza dalla sola criminalità di strada, e non certo da quella dei potenti. È questo il messaggio classista delle campagne sulla sicurezza, favorite dalla centralità che, come ha ben mostrato Tamar Pitch, è stata assunta nell’immaginario penalistico dalle vittime, tanto visibili nei reati di strada quanto invisibili nei delitti dei potenti, come le corruzioni, le bancarotte, le evasioni e le frodi fiscali e perfino il crimine organizzato. Con due effetti regressivi: l’iden­ti­fica­zio­ne illu­soria, nel senso co­mune, tra si­curez­za e di­ritto pena­le e la rimozione, dall’o­rizzon­te della politica, delle politi­che sociali di inclu­sione, certa­mente assai più costose e impegnative ma anche le sole in grado di ag­gredire e ridurre le cause strut­turali della criminalità.”

Rimando l’ultimo aspetto della problematica affrontata dai costituzionalisti - quello delle politiche disumane contro i poveri - perché è una realtà che ci è più vicina e che accompagna quotidianamente milioni di cittadini italiani e immigrati ed è l’aspetto più critico e controverso del nostro Paese e a livello globale.   

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