Stiamo vivendo un momento storico estremamente difficile, un velo buio ha iniziato ad offuscare le nostre coscienze già da molto tempo, si stanno superando i limiti oltre i quali vi è l’abisso della involuzione di tutti i valori che finora hanno sorretto l’umanità in questo lungo e faticoso cammino verso il superamento delle disuguaglianze e la creazione di una nuova società civile più equa.
Si è perso persino il significato più nobile dei termini, che sono stati distorti e vengono usati strumentalmente. Prendiamo la parola “populismo” che nei movimenti storici russi e americani indicavano un paradigma che si riferiva al popolo come fonte dei valori positivi e morali che si opponevano alle ingiuste regole imposte dall’élite dominate e che ha aperto la via per la formazione di un modello di società basata sull’uguaglianza e giustizia sociale. La democrazia rappresenta una logica politica che esprime e interpreta le istanze delle classi subalterne e le Costituzioni democratiche sono la massima espressione di tale fenomeno sociale, politico, economico e culturale che investe intere collettività.
Ma le forze avverse a tali principi non certo vogliono rinunciare ai loro ingiusti privilegi e usano ogni mezzo per contrastare l’affermazione di tali cambiamenti. Hanno a disposizione capitali enormi e mezzi quasi illimitati per costringere una moltitudine di esseri umani a subire le loro decisioni strumentalizzando paure e istanze popolari per ottenere consenso ma senza offrire soluzioni concrete; minando la fiducia di persone realmente competenti che rappresentano un'alternativa al loro strapotere; esasperando conflitti sociali per creare una contrapposizione tra le parti; realizzando modifiche costituzionali atte a sabotare i principi fondamentali contenuti nella Costituzione.
Sta accadendo un fenomeno estremamente pericoloso per qualsiasi sistema democratico quello dell’uso del diritto come strumento disumano e crudele infatti in questi ultimi anni si è venuto affermando, non solo nel nostro Paese, un nuovo modello di legittimazione politica: l’esibizione della crudeltà e della disumanità quale fonte e fattore del consenso politico. Questo comunque è un fenomeno ricorrente che compare in tutti i regimi anti-democratici, basta dare uno sguardo al ‘900 con l’affermazione del fascismo e del nazismo che tutt’ora continuano ad esercitare un’influenza nefasta nelle società a regime democratico in Europa e nel mondo.
Quali sono le manifestazioni culturali e giuridiche di un regime totalitario? La più efficace è l'ostentazione del razzismo, la prevaricazione e la violenza a livello istituzionale infatti istigando e legalizzando i peggiori istinti dei loro accolti ed estimatori perseguono la decadenza della morale e del senso dell’umanità a livello collettivo infatti l’immoralità ostentata a livello istituzionale diviene performativa per questo pericolosamente diffusiva. È un vero e proprio morbo sociale e culturale che avalla e, ancor peggio, alimenta razzismo, violenza, odio e prevaricazione a livello di massa.
Se la legge è considerata uno strumento per un’evoluzione positiva orientata verso una società più giusta essa può divenire un’arma per la manifestazione di un’ideologia apertamente illiberale e discriminatoria: è dalla qualità delle leggi emanate da un Parlamento che possiamo stabilire il livello di democrazia reale che vige in uno Stato di diritto.
Quali sono le caratteristiche essenziali di una società più giusta? Sinteticamente significa agire, creare politiche e promuovere valori che garantiscano equità, inclusione e pari opportunità per tutti, combattendo povertà e discriminazioni e dando voce ai più vulnerabili, per costruire una comunità stabile, produttiva e dove ogni individuo può realizzare il proprio potenziale, superando le barriere fisiche, sociali ed economiche.
Ma vari costituzionalisti hanno sottolineato che attualmente alcune leggi contengono misure e politiche accomunate dalla lesione dei principi di uguaglianza e dignità delle persone e dai meccanismi di propaganda che hanno l’obiettivo di creare “un nemico da temere e odiare”, immancabilmente identificato con i soggetti più deboli. Sono manifestazioni di ostentazione di disumanità. Le raccolgono in quattro gruppi specifici:
a) le politiche e le leggi disumane in tema di migranti;
b) le leggi penali informate alla crudeltà in materia carceraria;
c) lo sviluppo delle misure di prevenzione contro pericolosi e sospetti e, più in generale, la crescita di un diritto penale dell’autore, anziché del fatto, come invece imporrebbe l’art. 25 della nostra Costituzione;
d) le misure economiche contro i poveri e a vantaggio dei ricchi.
Analizziamo il primo punto. I costituzionalisti considerano intrinsecamente incostituzionale e razzista la normativa sulla detenzione amministrativa relativa agli immigrati in quanto la libertà di questi soggetti deboli è considerata diversamente dalla libertà dei cittadini infatti collide con la sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996 secondo cui la libertà personale è un “diritto inviolabile, rientrante tra i valori supremi, quale indefettibile nucleo essenziale dell’individuo, non diversamente dal contiguo e strettamente connesso diritto alla vita e all’integrità fisica, con il quale concorre a costruire la matrice prima di ogni diritto costituzionalmente protetto della persona”.
La seconda misura è stata l’abolizione della cosiddetta protezione speciale, che aveva consentito l’accoglienza, l’integrazione e in molti casi l’occupazione a migliaia di immigrati privi dell’asilo politico e tuttavia in condizioni di grave disagio e vulnerabilità. “Privare queste persone di questo tipo di protezione equivale a renderli irregolari e clandestini, e quindi a spingerli nell’illegalità, consegnandoli al controllo delle mafie, allo sfruttamento selvaggio del loro lavoro, all’odio e all’emarginazione sociale. Inoltre la situazione è stata aggravata dalla dichiarazione, l’11 aprile 2023 - dello stato d’emergenza in materia di immigrazione - consentirà alla presidente del consiglio di emanare ordinanze contro i migranti senza discuterle in Parlamento.
La terza misura viene considerata ancora più barbara: “L’esclusione dello straniero (immigrato, minoranze) come minaccia all'identità nazionale, usando paura, pregiudizi e aggressività per mobilitare il "popolo" contro "l'estraneo", e si collega a concetti come sovranismo, nazionalismo radicale e nativismo, con sinonimi come chauvinismo, intolleranza, nazional-populismo xenofobo quest’ultimo criminalizza condotte non solo lecite ma moralmente virtuose, come il salvataggio di vite umane in mare o le forme spontanee dell’accoglienza da parte dei comuni cittadini, al fine di alimentare paure e razzismi e ottenere consenso a misure esse stesse illegali, come la chiusura dei porti più vicini, le preordinate omissioni di soccorso, i sequestri delle persone salvate e le lesioni dei diritti umani dei migranti. È stata così creata l’incredibile classe dei “reati di solidarietà”, come le varie figure di favoreggiamento umanitario, e non a fini di lucro, dell’ingresso o della permanenza irregolare in Italia, o l’offerta di lavoro a un extracomunitario irregolare, o l’alloggio dato a uno straniero privo di titolo di soggiorno. Il caso limite è stato la condanna in primo grado a 13 anni di reclusione di Mimmo Lucano, giudicato colpevole di associazione a delinquere, truffa, peculato e abuso d’ufficio per aver promosso quale sindaco di Riace – senza alcun profitto personale e comunque senza dolo – sistemi di accoglienza e di integrazione dei migranti. È una sentenza che – non diversamente dalle indagini a vuoto promosse dalla Procura di Catania contro chi salva vite umane in mare – si spiega solo con l’idea che non è credibile la virtù civile dell’umana solidarietà dettata, senza alcun tornaconto personale, dalla sola finalità di salvare persone sconosciute in mare.”
Passando al secondo punto, i costituzionalisti individuano nella normativa carceraria altri elementi di incostituzionalità e di crudeltà giuridica. Sottolineano un diritto penale disuguale in particolare con l’accentuazione della durezza delle pene detentive e delle misure personali della prevenzione, il garantismo del privilegio e le condizioni disumane della vita dei carcerati. Una constatazione molto interessate riguarda lo sviluppo di un diritto penale che si focalizza sull’autore invece che sul fatto concreto che costituisce reato, di conseguenza si è puniti non per quello che si è fatto, ma per quello che si è, questo viene definito un diritto penale della disuguaglianza: massimo e inflessibile per i deboli, minimo e garantista, fino alla pretesa dell’impunità, per i potenti.
“Il carcere è il luogo contro cui si è maggiormente esercitata la crudeltà istituzionale. In Italia la popolazione carceraria è quasi raddoppiata. I detenuti, che erano 31.053 il 30 giugno 1991, alla data del 31 maggio 2024 erano 61.547 (ben oltre il numero dei posti, che è di 51.178). Di essi, alla data del 22 agosto 2023, ben 1.867 erano ergastolani, quasi cinque volte più degli ergastolani nel 1992 che erano solo 408. Come mostra l’aumento enorme dei suicidi in carcere (11,4 persone ogni 10.000 detenuti, esattamente il doppio della media europea che è di 5,7 e 5 volte di più della media dei suicidi negli anni Sessanta), si sono inoltre aggravate le condizioni di vita in carcere, sia rispetto al passato che rispetto agli altri paesi europei.”
“In Italia, vi sono inoltre due regimi carcerari speciali, di cui l’uno è di solito il presupposto dell’altro. Il primo è il carcere duro, detto “ostativo” perché ostacola la concessione ai detenuti dei permessi e delle misure alternative al carcere: introdotto dal decreto legge n. 152 del 1991 con l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario che condizionava tale concessione, per i delitti di mafia, all’inesistenza di collegamenti con la criminalità organizzata; aggravato all’indomani della strage di Capaci dal decreto-legge n. 306 del 1992, che trasformava la condizione negativa dell’assenza di collegamenti esterni al carcere con quella positiva della “collaborazione con la giustizia”; allargato infine, dalle leggi n. 92 del 2001, n. 279 del 2002, n. 11 del 2012, n. 19 e n. 43 del 2015 ad altri svariati reati, dalle associazioni terroristiche all’associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi e al favoreggiamento di ingressi illegali di stranieri.
Il secondo regime carcerario speciale è quello ancora più duro previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento carcerario. Introdotto dalla legge Gozzini n. 663 del 1986, originariamente si limitava, “in casi eccezionali di rivolte o di altre gravi situazioni di emergenza”, ad affidare al ministro della giustizia, cui spetta la gestione delle carceri, il potere di “sospendere, nell’istituto interessato o in parte di esso, l’applicazione delle normali regole di trattamento”. Con il decreto n. 306 del 1992, questo potere è stato trasformato nell’incredibile “facoltà” del ministro di “sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell’art. 4-bis”, o comunque per delitti di favoreggiamento della mafia, “l’applicazione delle regole di trattamento” ordinarie. Prorogato più volte, questo regime speciale è stato reso permanente dalla legge n. 279 del 2002; è stato inasprito da una legge n. 94 del 2009, che in deroga ai principi costituzionali del giudice naturale e del divieto di giurisdizioni speciali ha affidato al Tribunale di sorveglianza di Roma la competenza a decidere su tutti i reclami contro la sua applicazione e ha inoltre aggiunto una lunga serie di inutili vessazioni che nulla hanno a che fare con le esigenze della sicurezza. Dunque questo art. 41-bis fa dipendere la maggiore afflittività della pena per determinati delitti da un provvedimento del Ministro della giustizia; non quindi da una legge o da una pronuncia giudiziaria, ma da un atto amministrativo che così interferisce nell’esecuzione penale. Si tratta di un’incredibile violazione della separazione dei poteri e, inoltre, dell’art. 13, 2° comma della Costituzione secondo cui “non è ammessa forma alcuna di detenzione… né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria”.

