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“Blocco navale” per decreto del governo e trasferimenti in Paesi terzi: cosa prevede la bozza del ddl immigrazione e quali nodi giuridici apre


Una delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, potrà interdire temporaneamente l'attraversamento del limite delle acque territoriali “nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale”. È il cuore dell'articolo 10 della bozza del ddl immigrazione che oggi (11 febbraio 2026) dovrebbe arrivare sul tavolo del CdM, con l'obiettivo dichiarato di attuare il Patto UE migrazione e asilo del 14 maggio 2024 e introdurre “ulteriori disposizioni” in materia. (Agenzia Nova)


Che cosa viene considerato “minaccia grave”

La bozza elenca quattro fattispecie:

  • rischio concreto di atti di terrorismo o infiltrazioni;
  • pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini;
  • emergenze sanitarie di rilevanza internazionale;
  • eventi internazionali di alto livello che richiedano misure straordinarie di sicurezza.

In caso di violazione dell'interdizione, “salvo che il fatto costituisca reato”, è prevista una sanzione amministrativa tra 10.000 e 50.000 euro.


Il passaggio più delicato: i trasferimenti in Paesi terzi

La bozza aggiunge che i migranti eventualmente a bordo delle imbarcazioni “interdette” possono essere condotti anche in Paesi terzi (diversi da quello di provenienza o cittadinanza) con cui l'Italia abbia accordi o intese, in strutture dedicate dove operano organizzazioni internazionali “anche ai fini del rimpatrio”.

 
I possibili profili critici: Costituzione, diritto UE e diritto internazionale

Qui la questione non è “se lo Stato possa difendere i confini”, ma come lo faccia: con quali limiti, garanzie e controlli. Alcuni punti della bozza, letti così come emergono dalle anticipazioni, rischiano di aprire contenziosi seri.

1) Interdizione in mare: compatibilità con il diritto del mare, ma serve precisione
Il diritto del mare (UNCLOS) riconosce che lo Stato costiero possa impedire passaggi non innocenti e perfino sospendere temporaneamente il passaggio in aree determinate per ragioni di sicurezza, a condizioni precise (misura temporanea, aree specifiche, non discriminatoria, adeguata pubblicità). 

Il nodo: nella bozza entra tra le “minacce gravi” anche la “pressione migratoria eccezionale”. È una formula ampia, scivolosa: se diventa la clausola jolly, il rischio è che l'interdizione si trasformi da misura straordinaria e circoscritta a strumento ordinario di contenimento, con problemi di ragionevolezza e proporzionalità (principi che la Corte costituzionale ricava anche dall'art. 3). 

2) Diritto d'asilo e accesso effettivo alla procedura: art. 10 e art. 24
La Costituzione dice due cose che qui pesano:

  • la condizione dello straniero è regolata “in conformità delle norme e dei trattati internazionali”;
  • chi è impedito nell'esercizio delle libertà democratiche ha diritto d'asilo;
  • e comunque la difesa è diritto inviolabile. 

Se l'interdizione, nella pratica, si traducesse nel mancato accesso a una procedura individuale (asilo/protezione) o in un allontanamento senza rimedi effettivi, il profilo problematico non sarebbe “politico”, ma costituzionale: svuotamento del diritto d'asilo e del diritto di difesa.

3) Trasferimenti in Paesi terzi: rischio “respingimento” diretto o indiretto
Qui c'è il punto più esplosivo. Il diritto internazionale dei rifugiati vieta il respingimento verso luoghi in cui vita o libertà sarebbero minacciate. 

E la CEDU, con la giurisprudenza (caso Hirsi Jamaa c. Italia), ha già condannato l'Italia per respingimenti in mare collegati al rischio di trattamenti inumani e all'assenza di garanzie individuali, affermando responsabilità dello Stato anche per operazioni marittime. 

Tradotto: “Paese terzo con cui ho un accordo” non basta. Servono almeno:

  • garanzie reali che quel Paese sia sicuro e rispetti i diritti;
  • valutazioni individuali (non trasferimenti “a blocchi”);
  • accesso effettivo a procedure e ricorsi;
  • divieto di trasferimenti che si trasformino in espulsioni collettive mascherate (Protocollo 4 CEDU, art. 4). 

In mancanza, il rischio non è solo “politico”: è un rischio di incompatibilità con gli obblighi internazionali e quindi, per riflesso, con l'art. 117 . (vincoli UE e obblighi internazionali) e con l'art. 10 della Costituzione.

4) Sanzioni da 10.000 a 50.000 euro: proporzionalità e chiarezza
Una forbice così ampia, agganciata a concetti elastici (“pressione migratoria eccezionale”, “eventi internazionali di alto livello”), può alimentare contestazioni su certezza del diritto e proporzionalità della risposta punitiva, soprattutto se finisce per colpire condotte legate ad attività di soccorso o a situazioni di necessità (tema che in mare è ricorrente).



La bozza prova a costruire una cornice “da sicurezza nazionale” per una misura che è di fatto un blocco navale. Ma la tenuta giuridica dipenderà da un punto: le garanzie.

Se l'interdizione resta davvero temporanea, circoscritta, motivata e controllabile, può trovare appigli nel diritto del mare. Se invece diventa la scorciatoia per negare l'accesso all'asilo o per trasferire persone in Paesi terzi senza esami individuali e rimedi effettivi, il provvedimento rischia di finire nel mirinodel diritto internazionale e della Costituzione.

Autore Fabrizio Marchesan
Categoria Politica
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