Una delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, potrà interdire temporaneamente l'attraversamento del limite delle acque territoriali “nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale”. È il cuore dell'articolo 10 della bozza del ddl immigrazione che oggi (11 febbraio 2026) dovrebbe arrivare sul tavolo del CdM, con l'obiettivo dichiarato di attuare il Patto UE migrazione e asilo del 14 maggio 2024 e introdurre “ulteriori disposizioni” in materia. (Agenzia Nova)


Che cosa viene considerato “minaccia grave”

La bozza elenca quattro fattispecie:

  • rischio concreto di atti di terrorismo o infiltrazioni;
  • pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini;
  • emergenze sanitarie di rilevanza internazionale;
  • eventi internazionali di alto livello che richiedano misure straordinarie di sicurezza.

In caso di violazione dell'interdizione, “salvo che il fatto costituisca reato”, è prevista una sanzione amministrativa tra 10.000 e 50.000 euro.


Il passaggio più delicato: i trasferimenti in Paesi terzi

La bozza aggiunge che i migranti eventualmente a bordo delle imbarcazioni “interdette” possono essere condotti anche in Paesi terzi (diversi da quello di provenienza o cittadinanza) con cui l'Italia abbia accordi o intese, in strutture dedicate dove operano organizzazioni internazionali “anche ai fini del rimpatrio”.

 
I possibili profili critici: Costituzione, diritto UE e diritto internazionale

Qui la questione non è “se lo Stato possa difendere i confini”, ma come lo faccia: con quali limiti, garanzie e controlli. Alcuni punti della bozza, letti così come emergono dalle anticipazioni, rischiano di aprire contenziosi seri.

1) Interdizione in mare: compatibilità con il diritto del mare, ma serve precisione
Il diritto del mare (UNCLOS) riconosce che lo Stato costiero possa impedire passaggi non innocenti e perfino sospendere temporaneamente il passaggio in aree determinate per ragioni di sicurezza, a condizioni precise (misura temporanea, aree specifiche, non discriminatoria, adeguata pubblicità). 

Il nodo: nella bozza entra tra le “minacce gravi” anche la “pressione migratoria eccezionale”. È una formula ampia, scivolosa: se diventa la clausola jolly, il rischio è che l'interdizione si trasformi da misura straordinaria e circoscritta a strumento ordinario di contenimento, con problemi di ragionevolezza e proporzionalità (principi che la Corte costituzionale ricava anche dall'art. 3). 

2) Diritto d'asilo e accesso effettivo alla procedura: art. 10 e art. 24
La Costituzione dice due cose che qui pesano:

  • la condizione dello straniero è regolata “in conformità delle norme e dei trattati internazionali”;
  • chi è impedito nell'esercizio delle libertà democratiche ha diritto d'asilo;
  • e comunque la difesa è diritto inviolabile. 

Se l'interdizione, nella pratica, si traducesse nel mancato accesso a una procedura individuale (asilo/protezione) o in un allontanamento senza rimedi effettivi, il profilo problematico non sarebbe “politico”, ma costituzionale: svuotamento del diritto d'asilo e del diritto di difesa.

3) Trasferimenti in Paesi terzi: rischio “respingimento” diretto o indiretto
Qui c'è il punto più esplosivo. Il diritto internazionale dei rifugiati vieta il respingimento verso luoghi in cui vita o libertà sarebbero minacciate. 

E la CEDU, con la giurisprudenza (caso Hirsi Jamaa c. Italia), ha già condannato l'Italia per respingimenti in mare collegati al rischio di trattamenti inumani e all'assenza di garanzie individuali, affermando responsabilità dello Stato anche per operazioni marittime. 

Tradotto: “Paese terzo con cui ho un accordo” non basta. Servono almeno:

  • garanzie reali che quel Paese sia sicuro e rispetti i diritti;
  • valutazioni individuali (non trasferimenti “a blocchi”);
  • accesso effettivo a procedure e ricorsi;
  • divieto di trasferimenti che si trasformino in espulsioni collettive mascherate (Protocollo 4 CEDU, art. 4). 

In mancanza, il rischio non è solo “politico”: è un rischio di incompatibilità con gli obblighi internazionali e quindi, per riflesso, con l'art. 117 . (vincoli UE e obblighi internazionali) e con l'art. 10 della Costituzione.

4) Sanzioni da 10.000 a 50.000 euro: proporzionalità e chiarezza
Una forbice così ampia, agganciata a concetti elastici (“pressione migratoria eccezionale”, “eventi internazionali di alto livello”), può alimentare contestazioni su certezza del diritto e proporzionalità della risposta punitiva, soprattutto se finisce per colpire condotte legate ad attività di soccorso o a situazioni di necessità (tema che in mare è ricorrente).



La bozza prova a costruire una cornice “da sicurezza nazionale” per una misura che è di fatto un blocco navale. Ma la tenuta giuridica dipenderà da un punto: le garanzie.

Se l'interdizione resta davvero temporanea, circoscritta, motivata e controllabile, può trovare appigli nel diritto del mare. Se invece diventa la scorciatoia per negare l'accesso all'asilo o per trasferire persone in Paesi terzi senza esami individuali e rimedi effettivi, il provvedimento rischia di finire nel mirinodel diritto internazionale e della Costituzione.