Premessa metodologica
Nel diritto penale la distinzione tra informazione, indizio e prova non è formale ma sostanziale. Tale distinzione diventa decisiva quando l'impianto accusatorio si fonda in larga parte su documentazione prodotta da apparati di intelligence o autorità militari straniere. L'estratto analizzato evidenzia una serie di criticità strutturali che incidono direttamente sulla tenuta giuridica dell'accusa di terrorismo e, in particolare, di finanziamento ad associazione terroristica.

Il valore giuridico dei documenti di intelligence
I documenti provenienti dai servizi segreti non costituiscono prova in senso processuale. Possono, al massimo, fungere da spunti investigativi o elementi di orientamento per l'attività di polizia giudiziaria.
L'intelligence opera secondo logiche, finalità e standard diversi da quelli del processo penale:

  • non è soggetta al contraddittorio;
  • non è tenuta al rispetto delle regole di acquisizione probatoria;
  • non risponde ai criteri di verificabilità e riproducibilità richiesti in giudizio.

Assumere tali documenti come base probatoria equivale a confondere attività informativa e accertamento giudiziario, con una compressione evidente delle garanzie difensive.

Il reato associativo e la necessità di condotte concrete
Il terrorismo, in quanto reato associativo, richiede la dimostrazione di condotte materiali riconducibili all'attività terroristica. Non è sufficiente:

  • l'appartenenza ideologica;
  • la prossimità geografica;
  • la mera interazione finanziaria.

È necessario provare che i soggetti coinvolti abbiano concretamente contribuito ad attività che presentino le caratteristiche tipiche del terrorismo:

  • violenza intenzionale;
  • aggressione alla popolazione civile;
  • finalità di intimidazione collettiva.

In assenza di tale dimostrazione, l'etichetta di “terrorista” rimane giuridicamente infondata.

Finanziamenti e presunzione di illiceità
Nel caso relativo alla presunta rete di persone e associazioni attiva in Italia direttamente collegata a Hamas, i flussi finanziari risultano accompagnati da causali formalmente lecite, riconducibili ad attività umanitarie o assistenziali.
Il diritto penale non consente inversioni dell'onere della prova:

  • non è il destinatario a dover dimostrare l'uso lecito dei fondi;
  • è l'accusa che deve provare l'uso illecito e la finalità terroristica.

Dare per presupposto che il denaro sia stato utilizzato per attività terroristiche, senza prova concreta, significa trasformare un'ipotesi investigativa in un fatto accertato, violando il principio di presunzione di innocenza.

Il falso sillogismo del controllo territoriale
Un punto particolarmente critico riguarda il ragionamento secondo cui:

  • Hamas controlla la Striscia di Gaza;
  • Hamas è un'organizzazione terroristica;
  • quindi ogni entità operante in quel territorio sarebbe terroristica.

Si tratta di un sillogismo giuridicamente insostenibile. Accettarlo implicherebbe conseguenze paradossali:

  • nessuna ONG potrebbe operare in territori controllati da gruppi armati;
  • qualsiasi attività civile in tali contesti verrebbe automaticamente criminalizzata.

Il controllo politico o militare di un territorio non trasforma automaticamente tutti gli attori locali in soggetti terroristici.

Fonti straniere e problemi di acquisizione
Ulteriore elemento di criticità riguarda l'origine della documentazione:

  • proviene da autorità militari e servizi segreti di uno Stato straniero;
  • non è chiaro come sia stata acquisita;
  • non è verificabile il rispetto dei principi dello Stato di diritto nella sua raccolta.

L'assenza di trasparenza sulle modalità di acquisizione rende problematico il suo utilizzo processuale, poiché non è possibile escludere:

  • violazioni di diritti fondamentali;
  • raccolte arbitrarie;
  • manipolazioni o selezioni funzionali.

Conclusione
L'impianto accusatorio descritto mostra una criticità di fondo: ciò che dovrebbe essere dimostrato viene assunto come presupposto.
In uno Stato di diritto, l'accusa di terrorismo non può poggiare su:

  • documenti di intelligence non verificabili;
  • inferenze politiche;
  • presunzioni territoriali;
  • automatismi logici privi di riscontro fattuale.

Senza la prova di condotte terroristiche concrete, l'accusa rimane giuridicamente fragile e rischia di trasformare il diritto penale in uno strumento di legittimazione politica, anziché di accertamento della responsabilità individuale.


Quanto sopra riassunto, è la conseguenza logico - giuridica di quanto l'avvocato Alessandro Diddi, docente di Procedura penale all'Università della Calabria e promotore di Giustizia dello Stato Vaticano, ha dichiarato al Messaggero:

«I documenti degli 007 non sono prove. L'accusa di terrorismo va dimostrata... l'inchiesta si basa anche su documenti raccolti dall'intelligence, che non sono prove, così come quelli dei militari non sono attività di polizia... Il punto critico è la riconducibilità di chi ha ricevuto questi finanziamenti a organismi che in qualche modo abbiano effettuato attività legate al terrorismo... Da giurista, e da avvocato che segue processi di criminalità organizzata, preciso però che, trattandosi di un reato associativo, per essere definito un terrorista serve dimostrare che sono state svolte attività di carattere terroristico concrete. Qui abbiamo una serie di destinatari di somme di denaro con delle causali che sulla carta fanno ritenere si tratti di beneficenza. Ma occorre avere la prova che, al contrario, siano state utilizzate per un'attività terroristica, laddove il terrorismo ha delle caratteristiche ben precise, cioè quelle di aggredire la popolazione per creare terrore...[Le associazioni che fanno capo a Hannoun] hanno operato in un territorio politicamente occupato da Hamas. Quindi, se c'è il controllo di Hamas, e siccome Hamas è un'associazione terroristica, vuol dire che anche queste entità controllate sarebbero terroristiche? È un sillogismo che non sta in piedi. Anche perché a quel punto nessun altro tipo di organizzazione umanitaria potrebbe operare nella Striscia di Gaza. E poi è singolare che la prova di possibili collegamenti tra i destinatari di queste somme e Hamas sia data solo da report che vengono dall'autorità militare israeliana o dai loro servizi segreti...Bisognerebbe porsi il problema se c'è un divieto giuridico. Il divieto giuridico probabilmente non c'è, nel senso che si tratta di documentazione che arriva da uno Stato straniero. Ma non è ben chiaro in che modo sia pervenuta, questo sicuramente è un aspetto che andrebbe approfondito... Non sappiamo come i militari li abbiano acquisiti, quindi dire che è avvenuto nel rispetto dei principi che regolano lo Stato di diritto è una mera assunzione. L'assurdo è che quello che si dovrebbe dimostrare, viene dato per presupposto».

Considerazioni del tutto logiche che, senza alcuna presunzione e senza alcun tecnicismo giuridico, avevo in parte già avanzato. Quando la logica e la legalità verranno ripristinate nei prossimi giorni, sarà interessante e divertente leggere i commenti dei propagandisti del nazi-sionismo che supportano i fascisti al governo che, a differenza del passato, adesso supportano gli ebrei e le loro rivendicazioni a sostegno dell'apartheid e del genocidio perpetrati dallo Stato ebraico di Israele nei confronti del popolo palestinese.