L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il dl Transizione 5.0 con 156 sì e 115 no. Il provvedimento, tra le altre cose, cambia il golden power: tra i criteri per esercitare i poteri speciali entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria; inoltre per il settore finanziario servirà prima il parere delle Autorità europee competenti in materia.

La seconda novità subordina temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per banche e assicurazioni "al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee" competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, ovvero Bce e Commissione Ue.

 Quanto ai temi già previsti nel decreto legge, l'articolo 1 definisce termini, modalità e limiti di accesso al credito Transizione 5.0, chiarendo il divieto di cumulo con Transizione 4.0, le procedure di opzione e i poteri di vigilanza, trasferiti dal Mase al Gse, con uno stanziamento di 250 milioni di euro per il 2025.

L'articolo 2, a sua volta, riscrive la disciplina delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili trasferendola dal decreto legislativo 199/2021 attuativo della direttiva Ue 2018/2001 (Red II) al Testo unico delle rinnovabili (dlgs 190/2024), con cinque nuovi articoli. Confluisce nella disciplina anche parte del contenuto del decreto del Mase del 21 giugno 2024 sulla individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili, parzialmente annullato nel 2025 da una sentenza del Tar del Lazio. Tra le modifiche introdotte al Senato, relativamente alle aree interne agli stabilimenti e impianti industriali è stata estesa l'esclusione prevista per quelli destinati alla produzione agricola a quelli destinati alla produzione zootecnica e alla produzione di energia, inoltre è stata eliminata la previsione che circoscriveva la disposizione ai soli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale.

Per quanto riguarda l'installazione di un impianto agrivoltaico, è stato invece previsto che il soggetto proponente debba avere una dichiarazione asseverata che attesti che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile. Un’altra proposta di modifica accolta dispone, in particolare, valori, minimi e massimi, per qualificare le aree agricole come idonee all'installazione degli impianti.

Sono poi stati approvati diversi emendamenti volti a prevedere che le Regioni e le Province autonome, in sede di individuazione delle aree idonee ulteriori, garantiscano l'opportuno coinvolgimento degli Enti locali. Infine, è stato approvato un emendamento, riformulato a partire da proposte sia di maggioranza che di opposizione, volto a salvaguardare le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, che continueranno a svolgersi ai sensi della disciplina previgente.

Il via libera della Camera ad una misura che dopo essere stata criticata, con le opportune modifiche apportate dal Mimit, ha dispiegato tutta la sua efficacia, ottenendo in poche settimane un numero record di richieste, arriva nel giorno della notizia della salita della produzione industriale a novembre, sulla quale secondo gli esperti avrebbe anche influito proprio la misura del governo