C’è una parola che attraversa in filigrana l’intero DDL Foti, anche se non viene mai pronunciata apertamente: fastidio. Fastidio per i controlli, fastidio per le responsabilità, fastidio per quella Corte dei Conti che, per dettato costituzionale, dovrebbe rappresentare un argine agli sprechi e agli abusi nella gestione del denaro pubblico. Con l’approvazione definitiva del disegno di legge, questo fastidio diventa finalmente legge, e il prezzo lo pagano – come spesso accade – i cittadini.

Il Sole 24 Ore racconta il passaggio parlamentare con il linguaggio neutro delle cronache istituzionali, ma dietro l’apparente tecnicismo della riforma si consuma un mutamento profondo dell’equilibrio tra potere amministrativo e controllo. Il DDL Foti interviene sul cuore della responsabilità erariale, ridisegnandola non per renderla più efficace, ma per renderla più rara, più difficile da accertare e, soprattutto, meno dolorosa per chi sbaglia. Il messaggio che filtra è chiaro: l’errore nella gestione delle risorse pubbliche non è più un fatto grave da sanzionare pienamente, ma un rischio da attenuare, quasi da giustificare.

La responsabilità per danno erariale nasce storicamente per tutelare il patrimonio pubblico e garantire che chi amministra risponda delle proprie azioni almeno nei casi di colpa grave. Il DDL Foti svuota questo impianto dall’interno. Anche quando la colpa grave viene accertata, il risarcimento diventa parziale, simbolico, lontano dall’effettivo danno arrecato. Una parte consistente del danno non verrà mai recuperata e si disperderà nel bilancio pubblico, trasformandosi in un costo collettivo. In altre parole, l’errore individuale viene socializzato.

Secondo l’analisi dell’Osservatorio CPI dell’Università Cattolica, questa scelta non può essere letta come una semplice misura di efficientamento. Il legislatore giustifica l’intervento con la necessità di superare la cosiddetta “paura della firma”, ma lo fa adottando una soluzione estrema e sbilanciata, che riduce il potere deterrente della responsabilità senza rafforzare in modo equivalente i controlli o la qualità dell’azione amministrativa. La Corte costituzionale, negli anni, aveva chiesto un intervento ponderato, capace di bilanciare efficienza e tutela delle finanze pubbliche. Il DDL Foti risponde solo a metà, e sempre nella stessa direzione.

Ancora più inquietante è il meccanismo del silenzio-assenso applicato al controllo preventivo della Corte dei Conti. Se la Corte non si pronuncia entro termini rigidi, l’atto passa automaticamente e, soprattutto, l’amministratore viene sostanzialmente messo al riparo da responsabilità future. Non conta più la qualità del controllo, ma la sua tempestività formale. Come osserva criticamente Giustizia Insieme, il rischio è evidente: il controllo non viene rafforzato, viene neutralizzato. La mancata risposta, che può dipendere da carenze di organico o da complessità istruttorie, si trasforma in una sorta di assoluzione preventiva.

Il cuore politico della riforma emerge proprio qui. Non si tratta di rendere la pubblica amministrazione più coraggiosa, ma di renderla meno responsabile. Lo “scudo erariale”, nato come misura eccezionale durante l’emergenza pandemica, viene di fatto normalizzato. Ciò che doveva essere temporaneo diventa strutturale. L’eccezione si fa regola. E con essa si consolida un’idea distorta di efficienza: quella per cui il problema non è l’errore, ma il controllo dell’errore.

Ferruccio Capalbo, su Giustizia Insieme, parla senza mezzi termini di un attacco alla funzione costituzionale della Corte dei Conti. Non un attacco frontale, ma un logoramento progressivo, fatto di limiti, esenzioni e automatismi che riducono il controllo a un adempimento burocratico. In questo quadro, la tutela del denaro pubblico diventa secondaria rispetto all’esigenza politica di “liberare” amministratori e dirigenti dal rischio di rispondere delle proprie decisioni.

Il DDL Foti viene presentato come una riforma tecnica, ma è una riforma profondamente ideologica. Sceglie di stare dalla parte di chi amministra, non di chi finanzia. Preferisce l’assenza di responsabilità alla qualità dell’azione pubblica. E soprattutto accetta, quasi con noncuranza, che una parte del danno erariale non venga mai riparata. È una scelta che segna un arretramento culturale prima ancora che giuridico.

Alla fine, la domanda che resta inevasa è semplice e scomoda: nel paese dove il 30% della spesa pubblica si trasforma in sprechi e corruzione, chi tutela davvero l’interesse pubblico quando il controllo viene depotenziato e la responsabilità ridotta?