Il diritto internazionale contemporaneo disciplina l’uso della forza armata tra Stati in modo rigoroso e restrittivo. Il perno normativo è la Carta delle Nazioni Unite, che all’articolo 2 paragrafo 4 vieta il ricorso alla forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato. Questo divieto rappresenta uno dei cardini dell’ordine giuridico internazionale nato dopo il 1945 e si applica a tutti gli Stati membri della Nazioni Unite.

Le eccezioni sono soltanto due. La prima è l’autorizzazione esplicita del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che può consentire l’uso della forza quando accerta una minaccia alla pace o un atto di aggressione. La seconda è il diritto di autodifesa individuale o collettiva previsto dall’articolo 51 della Carta, ma esclusivamente nel caso in cui uno Stato sia vittima di un attacco armato. Anche in questo caso la reazione deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità: non può essere illimitata né punitiva, ma deve essere strettamente finalizzata a respingere l’aggressione.

La cosiddetta “guerra preventiva”, intesa come attacco volto a neutralizzare una minaccia futura o potenziale, non trova un riconoscimento esplicito nel testo della Carta. Una parte della dottrina ammette la legittimità della difesa anticipata solo quando l’attacco avversario sia imminente in modo oggettivamente verificabile e inevitabile. In assenza di tale condizione, l’uso unilaterale della forza contro uno Stato sovrano è generalmente considerato incompatibile con il diritto internazionale.

Applicando questi criteri al conflitto tra Stati Uniti e Iran, se un attacco militare viene condotto senza mandato del Consiglio di Sicurezza e senza che vi sia un attacco armato iraniano in corso contro il territorio statunitense, la base giuridica dell’azione risulta fortemente controversa. In tale scenario, lo Stato colpito può invocare l’articolo 51 e reagire in autodifesa, purché la risposta sia proporzionata e finalizzata a fermare l’aggressione.

Nel periodo della presidenza di Donald Trump, diverse operazioni militari sono state oggetto di dibattito sulla loro conformità al diritto internazionale. Tra quelle maggiormente contestate sotto il profilo della legittimità internazionale si possono elencare:

– Attacchi contro obiettivi in Iran, giustificati dagli Stati Uniti come azioni preventive contro minacce alla sicurezza nazionale, ma privi di un’autorizzazione specifica del Consiglio di Sicurezza ONU.

– Operazioni militari in Siria contro infrastrutture governative, motivate come risposta a violazioni del diritto internazionale umanitario, ma senza mandato ONU.

– Il raid del 2020 in Iraq che portò all’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, rivendicato come autodifesa preventiva, ma ampiamente discusso tra giuristi sulla reale sussistenza di un attacco imminente.

– Bombardamenti e operazioni in Iraq e Siria contro milizie filoiraniane, sostenuti come difesa delle forze statunitensi presenti nell’area, ma privi di un consenso giuridico internazionale unanime.

In nessuno di questi casi vi è stato un riconoscimento universale e non controverso della piena conformità alle regole della Carta delle Nazioni Unite. Le giustificazioni offerte dagli Stati Uniti si sono fondate su un’interpretazione ampia del concetto di autodifesa, interpretazione che non è condivisa in modo uniforme dalla comunità giuridica internazionale.

In conclusione, il diritto internazionale stabilisce criteri molto stringenti per l’uso della forza. Quando tali criteri non risultano chiaramente soddisfatti – assenza di mandato ONU e mancanza di un attacco armato in atto o imminente in senso stretto – le operazioni militari vengono considerate da una parte significativa della dottrina come non conformi alle regole internazionali vigenti.