"Uno Stato membro ha l'obbligo di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell'Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno.
Due cittadini polacchi coniugati in Germania chiedono la trascrizione del loro atto di matrimonio nel registro dello stato civile polacco affinché il loro matrimonio sia riconosciuto in Polonia. Le autorità competenti hanno rifiutato la trascrizione per il motivo che il diritto polacco non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Interpellata al riguardo da un giudice nazionale, la Corte di giustizia dichiara che il rifiuto di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dell'Unione, legalmente contratto in un altro Stato membro, in cui essi hanno esercitato la loro libertà di circolazione e di soggiorno, è contrario al diritto dell'Unione, in quanto lede tale libertà nonché il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli Stati membri sono quindi obbligati a riconoscere, ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione, lo status matrimoniale acquisito legalmente in un altro Stato membro. La Corte sottolinea tuttavia che tale obbligo non implica l'introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel diritto interno. Inoltre, gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di riconoscimento di un siffatto matrimonio. Tuttavia, qualora uno Stato membro scelga di prevedere una modalità unica per il riconoscimento dei matrimoni contratti in un altro Stato membro, quale la trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, esso è tenuto ad applicare tale modalità anche ai matrimoni tra persone dello stesso sesso".

Questo è quanto stabilisce la sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue (Curia) nella causa C-713/23 | Wojewoda Mazowiecki.


Nel 2018, due cittadini polacchi, residenti in Germania – di cui uno con doppia cittadinanza tedesca – hanno contratto matrimonio a Berlino. Successivamente, desiderando trasferirsi in Polonia come coppia coniugata, hanno richiesto la trascrizione del loro atto di matrimonio tedesco nel registro dello stato civile polacco, affinché il matrimonio fosse riconosciuto anche in patria. La richiesta è stata respinta dalle autorità polacche, che hanno motivato il rifiuto affermando che il diritto nazionale non consente il matrimonio tra persone dello stesso sesso e che la trascrizione violerebbe i principi fondamentali dell’ordinamento polacco.

I coniugi hanno contestato tale decisione, portando la causa davanti alla Corte amministrativa suprema polacca. Quest’ultima si è rivolta alla Corte di giustizia dell’Unione europea per chiarire se la normativa nazionale polacca sia compatibile con il diritto dell’UE.

La Corte di giustizia ha ricordato che, sebbene il matrimonio rientri nella competenza degli Stati membri, questi devono comunque rispettare il diritto dell’Unione nell’esercizio di tale competenza. I due cittadini dell’UE, infatti, godono della libertà di circolazione e soggiorno nell’Unione e del diritto di condurre una normale vita familiare, sia nello Stato membro ospitante sia al ritorno nel loro paese di origine. Il mancato riconoscimento del matrimonio contratto legalmente in un altro Stato membro può comportare gravi disagi amministrativi, professionali e privati, costringendo la coppia a vivere come se non fosse coniugata.

La Corte ha pertanto stabilito che il rifiuto di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso legalmente contratto in un altro Stato membro viola il diritto dell’UE, in particolare la libertà di circolazione e soggiorno e il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare. Secondo la Corte, tale obbligo di riconoscimento non compromette l’identità nazionale né minaccia l’ordine pubblico della Polonia, poiché non implica l’introduzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso nel diritto nazionale.

Gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità sulle modalità di riconoscimento del matrimonio straniero, ma tali modalità non devono rendere il riconoscimento impossibile o eccessivamente difficile né discriminare le coppie dello stesso sesso. In Polonia, dove la trascrizione è l’unico mezzo previsto per riconoscere un matrimonio contratto all’estero, tale procedura deve essere applicata senza distinzione tra coppie eterosessuali e coppie dello stesso sesso.

Con questa sentenza, la Corte di giustizia rafforza il principio secondo cui la libertà di circolazione nell’UE e il diritto alla vita familiare impongono agli Stati membri di garantire un riconoscimento effettivo dei matrimoni legalmente conclusi in altri paesi dell’Unione, anche quando le leggi nazionali non consentono il matrimonio tra persone dello stesso sesso.


IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.