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Dopo che una commissione ONU ha definito genocidio ciò che accade a Gaza, per le istituzioni europee e italiane potrebbero nascere problemi giuridici in base al diritto internazionale


«La comunità internazionale non può rimanere in silenzio di fronte alla campagna genocidaria lanciata da Israele contro il popolo palestinese a Gaza. Quando emergono segni ed evidenze chiare di genocidio, l'assenza di azione per fermarlo equivale a complicità», ha affermato Pillay. «Ogni giorno di inattività costa vite umane ed erode la credibilità della comunità internazionale. Tutti gli Stati hanno l'obbligo giuridico di utilizzare tutti i mezzi ragionevolmente disponibili per fermare il genocidio a Gaza»,

è, tra l'altro, quanto dichiarato da Navi Pillay, presidente della Commissione d'Inchiesta Internazionale Indipendente delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi Occupati, compresa Gerusalemme Est, e su Israele, che ieri ha reso noto di aver identificato come genocidio quanto lo Stato ebraico sta mettendo in atto a Gaza.

Quanto riportato è un monito che non si limita alla condanna morale, ma chiama in causa gli obblighi giuridici degli Stati.

La Convenzione ONU per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948), all'articolo I, stabilisce:«Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia commesso in tempo di pace che in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire e a punire».

La Corte Internazionale di Giustizia (CIG), nella sentenza Bosnia ed Erzegovina c. Serbia e Montenegro (2007), ha chiarito che:

«L'obbligo di prevenire implica un dovere di agire, e l'omissione in presenza di segnali di genocidio costituisce violazione della Convenzione» (par. 430),«Non è necessario che lo Stato partecipi direttamente al genocidio: è sufficiente che, avendo i mezzi per prevenirlo, scelga di non farlo» (par. 431).
Il diritto internazionale, quindi, non consente a nessuno Stato di rifugiarsi nell'inazione.

L'Italia ha ratificato la Convenzione sul genocidio nel 1952 e lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1999), che all'articolo 25 prevede la punibilità di chiunque «contribuisce in altro modo alla commissione o al tentativo di commissione di un crimine».

Secondo il giurista Antonio Cassese, primo presidente del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIJ):«La complicità in genocidio non richiede che il complice condivida l'intento genocidario; è sufficiente che egli sappia dell'intento dell'autore principale e fornisca un contributo che ne agevoli la realizzazione» (International Criminal Law, 2003).

Questo principio, ribadito nella giurisprudenza dei tribunali penali per Ruanda e Jugoslavia, apre un interrogativo diretto: i gesti politici e diplomatici dell'Italia, come l'accoglienza di Isaac Herzog da parte del Presidente Mattarella, possono configurarsi come contributo consapevole a un crimine internazionale?

Accogliere un capo di Stato accusato di crimini contro l'umanità non è un atto neutrale. Come osservava Giuseppe Tesauro, ex giudice della Corte di Giustizia UE, «la condotta dello Stato non si esaurisce in ciò che fa sul piano strettamente militare o economico; anche l'atteggiamento politico-diplomatico può integrare forme di corresponsabilità internazionale» (Lectio magistralis, Napoli, 2009).

Se l'Italia, invece di esercitare pressioni per fermare le violenze, sceglie di rafforzare i legami politici con Israele, rischia di collocarsi non solo sul terreno della complicità morale, ma anche su quello della responsabilità giuridica internazionale.

La Corte Penale Internazionale ha già aperto un'indagine sui crimini commessi nei Territori Palestinesi (procedimento avviato nel 2021 dall'allora procuratore Fatou Bensouda). Se in quella sede venisse accertata la sussistenza di un genocidio a Gaza, la posizione degli Stati terzi che hanno sostenuto politicamente e materialmente Israele potrebbe essere rivalutata.

La stessa CIG, nel procedimento avviato dal Sudafrica contro Israele (2024), ha ribadito:«Tutti gli Stati parte della Convenzione hanno l'obbligo non solo di astenersi dal commettere genocidio, ma anche di prevenire e assicurare che esso non venga compiuto».

Questo significa che, almeno sul piano teorico, anche i rappresentanti istituzionali italiani potrebbero essere chiamati a rispondere per aver rafforzato, con atti simbolici e politici, chi è accusato di genocidio.

Alla luce delle norme e della giurisprudenza internazionali, il quadro appare netto:

Moralmente, l'Italia tradisce i propri principi costituzionali di ripudio della guerra (art. 11 Cost.) e di difesa dei diritti umani universali.Giuridicamente, atti come l'accoglienza calorosa di Herzog non sono solo cerimoniali: possono essere letti come contributi a un crimine internazionale, esponendo il Paese e i suoi rappresentanti a una possibile responsabilità penale internazionale.

Come scriveva Cassese: «Nell'era del diritto penale internazionale, il silenzio e l'inazione non sono più scelte politiche, ma atti che possono costituire crimini».

E poi c'è tutto il capitolo che riguarda decisioni e dichiarazioni del governo Meloni e dei suoi ministri: in quel caso, le violazioni del diritto internazionale a seguito del supporto al genocidario Stato ebraico sono molto più che un esercizio di sofismo giuridico.

Autore Ugo Longhi
Categoria Politica
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