La responsabilità dei magistrati italiani si fonda sull’articolo 28 della Costituzione, che stabilisce che i funzionari e i dipendenti pubblici hanno  responsabilità diretta per atti compiuti in violazione di diritti nell’esercizio delle loro funzioni. 

Tuttavia, la norma prevede una responsabilità diretta solo per gli atti giudiziari compiuti con dolo o colpa grave e solo nei limiti stabiliti dalla legge stessa, ma non in caso di errore tecnico o discrezionale, nulla, automatica o generalizzata.
Vediamo di cosa si tratta.

Partiamo dal fatto che, se un cittadino accusato di un reato viene alla fine dichiarato innocente le norme non prevedono automaticamente un procedimento ispettivo, neanche nei casi in cui il pubblico ministero abbia ricorso in appello e in cassazione, perseverando nell'errore.
In casi simili, il cittadino per ottenere la liquidazione dei danni subiti dall'innocente, dovrà aprire un altro giudizio chiamando in causa lo Stato, che potrà esercitare una eventuale azione di rivalsa nei confronti del magistrato nei limiti stabiliti dalla legge stessa che persegue solo i cadi di dolo o colpa grava, mentre esclude i casi di errore tecnico o discrezionale.
Lo stesso avviene nel caso molto frequente di richieste del pubblico ministero rigettate dal magistrato giudicante quando esclude dei reati od opta per sentenze più lievi.
A schemi rovesciati, lo stesso meccanismo lo ritroviamo sul fronte dei magistrati giudicanti, ad esempio quando in sedi diverse vengono giudicate situazioni pressoché identiche, ma con sentenze molto diverse da sede a sede, come spesso accade per il recupero crediti, per le violenze di piazza, per reati o illegittimità amministrative, per le misure di prevenzione.

Il vulnus centrale risiede nella distinzione tra magistratura giudicante  e pubblica accusa che venne concepita per garantire indipendenza del giudice e imparzialità del processo.
Il concetto moderno di separazione funzionale viene promosso dai giuristi francesi Jean-Étienne-Marie Portalis per confluire, durante il periodo napoleonico, nella riforma del 1804 (Codice di procedura penale e organizzazione giudiziaria) distingue formalmente tra magistrats du siège (giudici), indipendenti, e magistrats du parquet (pubblico ministero), gerarchicamente subordinati al Ministero della Giustizia.

Circa un secolo dopo, l'Italia post-unitaria con il Codice Zanardelli (1889) conferma la distinzione tra giudici e pubblici ministeri, ispirata al modello francese, per bilanciare due esigenze apparentemente contrapposte: garantire l’indipendenza e l’autonomia dei magistrati nello svolgimento della funzione giudiziaria e tutelare i cittadini nei confronti di errori giudiziari o ingiuste sentenze.
Il Codice Zanardelli  stabiliva formalmente che giudici e PM svolgessero ruoli distinti, pur facendo parte della stessa magistratura, e prevedeva che i magistrati rispondessero personalmente per danni derivanti da atti illegittimi, ma questa seconda parte rimase disapplicata fino al 1988, perché mancavano le norme applicative (sic!).

La soluzione (parziale) arrivò con la Legge 13 aprile 1988, n. 117 (legge Vassalli), che disciplina la responsabilità civile dei magistrati, restringendo notevolmente l'ambito degli atti illegittimi per i quali un magistrato risponde direttamente.
Infatti, la legge Vassalli limita la responsabilità del magistrato ai soli casi di dolo o colpa grave, cioè per malafede o comunque per  l’affermazione di fatti incontestabilmente falsi o la negazione di fatti incontrovertibilmente veri.
Paga lo Stato, cioè il contribuente, per gli errori tecnici o discrezionali che violino palesemente la legge o la logica, per dimostrare i quali il condannato non ha altra chance che appellarsi a nuovo processo, prolungando iter, costi e stress.

Nel 2024 lo Stato italiano ha speso circa 26,9 milioni di euro per risarcimenti legati a ingiuste detenzioni, e dal 2018 al 2024 la cifra complessiva supera i 220 milioni di euro, con quasi 5.000 persone coinvolte in detenzioni ingiuste secondo i dati riportati. Nonostante questi numeri, nello stesso periodo le sanzioni disciplinari verso magistrati per questi casi sono state estremamente esigue: delle circa 89 azioni disciplinari avviate, solo 9 hanno portato a sanzioni, pari allo 0,15% degli episodi rilevati.

Da questi dati emerge un punto centrale: l’ordinamento italiano tollera ampiamente gli errori tecnici o discrezionali leciti da parte dei magistrati senza che ne derivi necessariamente una sanzione disciplinare o una responsabilità civile diretta. Questo non significa che gli errori non siano gravi o che non producano danni reali alle persone coinvolte, bensì che il sistema di responsabilità è costruito in modo da non trasformare errori anche rilevanti del processo in un fatto disciplinarmente o civilmente sanzionabile. La scelta è esplicitamente motivata dalla esigenza di salvaguardare l’autonomia decisionale dei magistrati, evitando che la prospettiva di sanzioni civili o disciplinari influenzi le valutazioni giuridiche o induca comportamenti conservativi o difensivi nella prassi giudiziaria.

Questo stesso assetto influenza il modo in cui il sistema giudiziario italiano gestisce ricorsi e gradi di giudizio. I tre gradi di giudizio — primo grado, appello e Cassazione — sono concepiti per offrire una progressione di revisione delle decisioni, consentendo la correzione degli errori di merito in appello e degli errori di diritto in Cassazione, senza mettere in discussione i magistrati responsabili degli errori.
Tuttavia, questa struttura finisce per alimentare un apparato in cui ricorsi su ricorsi sono la normalità, producendo un sistema che può apparire lento e costoso. Pur riconoscendo che gli errori giudiziari siano rari rispetto al volume complessivo dei processi, come ricordato da autorevoli interventi istituzionali, resta il fatto che la durata e complessità dei processi italiani è tra i problemi più urgenti per cittadini e imprese, spesso percepita come un fallimento della giustizia efficiente se confrontata con partner europei.

Il costo umano di questi errori è altrettanto significativo: la restrizione ingiusta della libertà personale, la detenzione errata, o una condanna poi ribaltata in sede superiore causano sofferenze profonde alle vittime e alle loro famiglie, senza che il sistema preveda sempre una riparazione immediata o soddisfacente. Inoltre, la prospettiva di affrontare più gradi di giudizio — con conseguente moltiplicazione di udienze, attese e oneri procedurali — aggiunge pressione ai cittadini e alle parti coinvolte, che devono spesso affrontare iter lunghi e incerti per vedere riconosciuta la propria posizione.

Questa dinamica ha sollevato critiche anche in sede politica e parlamentare, dove osservatori denunciano che gli errori giudiziari rappresentano un costo non solo economico ma anche di fiducia sociale nel sistema di giustizia, soprattutto quando la responsabilità individuale dei magistrati appare quasi inesistente.
Secondo alcune analisi, ciò contribuisce alla percezione diffusa che il sistema giudiziario “non paghi” per gli errori, aggravando la sensazione di distanza tra cittadini e istituzioni giudiziarie.

La riforma Nordio che andrà a referendum ai primi di marzo introduce semplicemente una  organizzazione e un controllo più efficienti, istituendo organismi di governo separati per garantire maggiore indipendenza e controllo verticale della pubblica accusa.
Non risolve da sola le lungaggini dei processi né elimina la necessità di un sistema di gradi di giudizio che garantisca la revisione degli errori.
Lo Stato continuerà a pagare solo nei casi gravi e gli errori tecnici o discrezionali "leciti"  resteranno senza una ricaduta sulle carriere dei magistrati, finché non sarà riformata la legge Vassalli e sarà eliminato lo "scudo" per gli  errori tecnici o discrezionali che violino palesemente la legge o la logica.

Quello che cambia per davvero il sistema di selezione dei componenti di questi organi disciplinari.
Attualmente, in Italia, gli organi disciplinari dei magistrati, attualmente eletti dai colleghi, sono chiamati a giudicare comportamenti scorretti o violazioni deontologiche all’interno della magistratura, ma il sistema elettivo ha mostrato limiti evidenti. L’elezione infatti può favorire dinamiche di corrente, logiche di favoritismi o pressioni interne, mettendo a rischio l’imparzialità delle decisioni e dando l’impressione di un giudizio più politico che tecnico.

La proposta di introdurre un sorteggio selezionato tra un gruppo qualificato e definito di magistrati mira a superare queste criticità, combinando casualità e competenza: il gruppo ristretto garantisce esperienza, formazione e conoscenza dei meccanismi disciplinari, mentre il sorteggio riduce le pressioni corporative o politiche tipiche delle elezioni. In questo modo, pur preservando la professionalità dei giudici chiamati a giudicare i colleghi, si aumenta l’imparzialità percepita e reale del processo disciplinare, evitando che la scelta dei membri rifletta le correnti interne più che la qualità tecnica dei candidati.
Restano però alcune incognite, come la variabilità nello stile decisionale dei membri sorteggiati e la percezione di legittimità rispetto a un sistema elettivo tradizionale, ma nel complesso il sorteggio selezionato rappresenta un passo verso organi disciplinari più neutri e competenti, meno influenzati dalle dinamiche interne della magistratura.

Dunque, questo referendum è una cosa molto seria, non una convention in cui votare a seconda se "mi piace Schlein" o "mi piace Meloni". Sarebbe un errore gravissimo.
Vogliamo che i magistrati degli organi disciplinari siano scelti dalle associazioni dei magistrati oppure sorteggiati da un elenco di giudici con curriculum di ferro?