L'8 luglio è stata una giornataccia per il ministro dell'interno Piantedosi e per il governo Meloni... non solo per la figuraccia rimediata in Libia.

Infatti, con la sentenza n. 101/2025, la Corte costituzionale ha finalmente fatto chiarezza su uno dei punti più controversi della politica migratoria italiana: il cosiddetto Decreto Piantedosi, concepito per limitare l'operato delle ONG impegnate nel soccorso in mare. Pur non affrontando tutte le questioni di legittimità ancora pendenti, la Corte ha stabilito principi solidi che ora vincolano tanto l'amministrazione pubblica quanto i comandanti delle navi umanitarie e, all'occorrenza, anche i giudici.


La natura punitiva del decreto: dissuadere chi salva vite

Il primo punto messo nero su bianco è che la normativa ha una "vocazione marcatamente dissuasiva" (par. 11). In parole semplici: il suo obiettivo non è coordinare i soccorsi o garantire un ordine pubblico, ma scoraggiare le ONG dal fare ciò che il diritto internazionale e la decenza umana impongono — salvare chi rischia di morire in mare. La Corte rileva così la natura penale del decreto, smascherando il suo vero intento repressivo.

Questa consapevolezza apre una questione che il legislatore e il Governo non possono più ignorare: è accettabile usare strumenti penali per ostacolare missioni di soccorso? O sarebbe più conforme alla Costituzione puntare su una reale strategia di cooperazione?


Solo ordini legittimi possono essere vincolanti

Altro punto fondamentale: le indicazioni che i comandanti delle navi devono rispettare devono essere legalmente date e conformi alle norme internazionali sul soccorso in mare, in particolare alla Convenzione di Amburgo. Se un ordine non ha questi requisiti, la sua inosservanza non può essere sanzionata (par. 13.5). Un principio banale in diritto, ma che nel contesto attuale assume un peso decisivo: non tutto ciò che proviene dalle autorità è automaticamente legittimo, specie se va contro i diritti umani.


Il salvataggio ha la precedenza su tutto

La Corte va oltre e, dopo avere ricostruito il quadro normativo internazionale, chiarisce in modo inequivocabile: non è vincolante alcun ordine che metta a rischio vite umane o ne ritardi il salvataggio (par. 26). Se l'alternativa a disobbedire è mettere in pericolo chi è a bordo, la disobbedienza è non solo lecita ma doverosa. Questo principio si rafforza in collegamento con il divieto di respingimento della Convenzione di Ginevra e con il divieto di tortura: su questi, ricorda la Corte, non sono ammesse deroghe.

È dunque chiaro che nessun ordine, e tanto meno quelli provenienti dalla cosiddetta Guardia costiera libica, può essere considerato legale se viola questi principi fondamentali.


Una linea rossa per il Governo

La sentenza fissa una soglia invalicabile. Il Decreto Piantedosi può essere compatibile con la Costituzione solo se interpretato alla luce di questi limiti inderogabili. Se invece viene applicato come strumento per criminalizzare le ONG e ostacolare i soccorsi, allora è fuori dal perimetro costituzionale.


Spetta ora alla Pubblica Amministrazione rispettare rigorosamente questi principi. E spetta al Governo italiano, se vuole davvero muoversi entro i confini del diritto, porre fine alla strategia di intimidazione e criminalizzazione contro le navi umanitarie.

Queste navi non sono un problema da reprimere, ma una risorsa preziosa in un sistema globale di soccorso in mare. Salvano vite, suppliscono alle mancanze degli Stati e agiscono nel rispetto delle leggi del mare e dei diritti fondamentali. Continuare a trattarle come nemici è una distorsione politica e giuridica che la Corte ha appena iniziato a smontare. Ora è tempo che lo faccia anche il Governo.

Questo il comunicato con cui la Consulta ha presentato la sentenza

Con la sentenza numero 101, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi con riferimento alla disciplina del fermo amministrativo della nave, prevista dall’articolo 1, comma 2-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, come convertito e successivamente modificato. Con riferimento alla violazione del principio di determinatezza (articolo 25 della Costituzione), la Corte costituzionale, dopo avere affermato il carattere punitivo della sanzione del fermo della nave, ha dichiarato non fondate le questioni proposte. La condotta sanzionata è descritta in modo puntuale ed è la legge a tracciare una chiara linea di confine tra lecito e illecito, evitando l’arbitrio del giudice e garantendo la conoscibilità del precetto. La normativa nazionale si inserisce nell’àmbito delle regole di cooperazione dettate dalla Convenzione di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo e l’inosservanza delle richieste di informazione e delle indicazioni delle autorità è sanzionata solo quando riguardi atti legalmente dati e conformi alla disciplina internazionale.In secondo luogo, la Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza, nei sensi indicati in motivazione, delle questioni sollevate in riferimento agli articoli 10 e 117 della Costituzione, per la violazione degli obblighi internazionali. L’interpretazione sistematica della disciplina «conferma in modo inequivocabile non solo la possibilità, ma anche l’ineludibile necessità di intenderla in armonia con i princìpi costituzionali richiamati dal rimettente» e con gli obblighi di soccorso e con il divieto di respingimento. In particolare, «[l]a normativa nazionale è legata indissolubilmente alla Convenzione SAR, che, a sua volta, si inserisce a pieno titolo in un complesso di regole improntate all’obiettivo della salvaguardia della vita in mare» e ispirate a una vicendevole fiducia tra gli Stati, «che solo elementi desumibili da fonti ufficiali, attuali, basate su dati oggettivi e riconosciute dalla Repubblica italiana, possono scalfire». Prioritaria, dunque, è l’indicazione di un porto sicuro, «che salvaguarda il rispetto della vita, dei bisogni essenziali, della libertà, dei diritti assoluti (il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti)». In base a queste considerazioni, «[n]on è vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza».La Corte costituzionale, inoltre, ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale sull’obbligatoria applicazione del fermo della nave. Tale misura punitiva non è né irragionevole né sproporzionata, in quanto sanziona «quelle trasgressioni che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione SAR, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito». La Corte costituzionale, infine, ha restituito gli atti al rimettente, per consentirgli di valutare l’incidenza dello ius superveniens (decreto-legge 11 ottobre 2024, numero 145, come convertito) sulle questioni concernenti la fissità, originariamente prevista, della durata del fermo.


Crediti immagine: SOS Mediterranee Ita