Il referendum sulla divisione delle carriere potrebbe e dovrebbe essere l'occasione giusta per i media per presentare  e discutere dei problemi della Giustizia in Italia.

Infatti, l'analisi dell'iter di giustizia in Italia, se rapportata ai principali partner europei, rivela un aspetto procedurale "unico" che distingue il sistema italiano e ne determina la lunghezza patologica:  il cosiddetto sistema dei tre gradi di giudizio pieno con ricorso in Cassazione per legittimità illimitato.

A differenza di Germania, Francia o Regno Unito, in Italia il ricorso in Cassazione è un diritto costituzionale (Art. 111) per qualsiasi sentenza, anche per reati minori o contravvenzioni. Questo trasforma la Suprema Corte in un "terzo grado" di merito mascherato, intasandola con oltre 50.000 ricorsi penali l'anno (contro i pochi centinaia della Corte Suprema USA o i circa 3.000 della Cassazione francese).

Questa struttura genera tre colli di bottiglia specifici:

  1. Il divieto di "Reformatio in Peius": Se l'imputato è l'unico a fare appello, il giudice di secondo grado non può peggiorare la sentenza. Questo incentiva strategicamente il ricorso in appello e in Cassazione per quasi ogni condanna, al solo scopo di cercare la prescrizione del reato durante i tempi d'attesa del giudizio.

  2. La formazione della prova in dibattimento: In Italia vige il principio dell'oralità integrale. Tutto ciò che è stato raccolto dal PM durante le indagini deve essere "rifatto" davanti al giudice tramite testimonianze dirette. Se un processo cambia giudice (evento frequente per trasferimenti o promozioni), il dibattimento può dover ricominciare da capo, annullando anni di lavoro.

  3. L'obbligatorietà dell'azione penale senza filtri di merito: Mentre all'estero i procuratori possono archiviare reati "bagatellari" per concentrarsi su quelli gravi, il PM italiano deve caricare i tribunali di migliaia di micro-processi che arrivano inevitabilmente alla prescrizione, sottraendo tempo e udienze ai processi prioritari.

Secondo fonti istituzionali, la durata media dei processi penali in Italia è significativamente più lunga della media UE:

  1. Primo grado in Italia: circa 355 giorni contro circa 133 giorni nella media UE.
  2. Secondo grado: circa 750 giorni contro 110 giorni media UE.
  3. Cassazione: circa 132 giorni contro 101 giorni media UE.

Un altro rapporto rileva che l’Italia occupa posizioni tra le più lente dell’Unione nei tempi di smaltimento dei processi, con casi in primo grado che richiedono oltre tre volte più tempo rispetto alla media UE e ancora più marcata per i gradi successivi.

In sintesi, mentre negli altri Paesi il processo serve a stabilire la colpevolezza, in Italia il rito procedurale è diventato esso stesso uno strumento di difesa, dove la lunghezza non è un malfunzionamento, ma l'obiettivo tecnico per giungere all'estinzione del reato prima della sentenza definitiva.

Mentre nella maggior parte degli altri Paesi il processo penale è concepito come uno strumento finalizzato ad accertare in tempi ragionevoli la responsabilità dell’imputato — garantendo al contempo il diritto di difesa e l’effettività della pena — in Italia il rito procedurale ha progressivamente assunto una funzione diversa e, per certi versi, distorta. Non di rado esso diventa esso stesso una strategia difensiva, uno spazio tecnico nel quale la gestione del tempo processuale assume un valore decisivo.

La durata del procedimento, anziché rappresentare un’anomalia o un malfunzionamento del sistema, finisce così per trasformarsi in un elemento strutturale della strategia. La moltiplicazione degli atti, dei rinvii, delle eccezioni procedurali e dei gradi di giudizio non è soltanto l’espressione di garanzie avanzate — che pure costituiscono un pilastro dello Stato di diritto — ma può diventare un meccanismo orientato a prolungare il processo fino a raggiungere l’estinzione del reato per prescrizione o altre cause estintive prima della formazione di una sentenza definitiva.

In questo scenario, il tempo non è più soltanto la dimensione entro cui si svolge il giudizio, ma diventa una variabile strategica. La lunghezza del processo smette di essere percepita come un problema da correggere e si trasforma, nei casi più critici, nell’obiettivo tecnico da perseguire: far sì che il procedimento si estingua per decorrenza dei termini, evitando così una pronuncia definitiva di colpevolezza o innocenza.

Il risultato è un sistema che rischia di indebolire la funzione stessa del processo penale: non più luogo di accertamento rapido e certo della verità giudiziaria, ma terreno di confronto procedurale in cui l’esito può dipendere più dalla gestione dei tempi che dal merito delle prove. Questo genera effetti rilevanti sulla percezione della giustizia da parte dei cittadini, sulla tutela delle vittime e sulla credibilità complessiva dell’ordinamento.