. La sentenza n. 157 del 2026 della Corte costituzionale, datata 2 ottobre secondo l’articolo del Sole 24 Ore del 21 ottobre 2026, ha introdotto l’obbligatorietà dell’assistenza di un difensore nei procedimenti di convalida e proroga del trattamento sanitario obbligatorio (TSO). La decisione rafforza le garanzie di difesa delle persone sottoposte a questo provvedimento. Il TSO resta un intervento sanitario eccezionale, disciplinato dalla legge 180 del 1978 e dalla legge 833 dello stesso anno, soggetto a specifici presupposti clinici e a controllo giudiziario. Guido Di Sciascio e Antonio Vita, co-presidenti della Società Italiana di Psichiatria, riconoscono il valore delle garanzie costituzionali, ma chiedono una legge organica che chiarisca le modalità applicative e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Nell’articolo non vengono riportati dati che dimostrino che la nuova disciplina abbia già causato ritardi nelle cure o modificato il comportamento dei medici.
PRIMA TESI — Il TSO deve mantenere una finalità terapeutica.
Posizione degli autori: il trattamento obbligatorio deve restare uno strumento sanitario eccezionale, non trasformarsi in una procedura dominata dalla contrapposizione giudiziaria.
Rischio ipotizzato: un’applicazione eccessivamente formalistica delle nuove garanzie potrebbe spostare l’attenzione dalla necessità clinica agli aspetti procedurali, rendendo più difficile gestire situazioni che richiedono interventi urgenti.
SECONDA TESI — Il medico non deve diventare una controparte del paziente.
Posizione degli autori: il medico valuta la situazione clinica e assume la responsabilità delle decisioni terapeutiche; il difensore tutela i diritti della persona e il giudice verifica la legittimità del provvedimento. Le rispettive funzioni devono rimanere distinte.
Rischio ipotizzato: il procedimento potrebbe assumere una dinamica conflittuale, inducendo il sanitario a percepire la propria attività come una difesa da contestazioni anziché come un’attività assistenziale.
TERZA TESI — La relazione terapeutica deve essere preservata.
Posizione degli autori: il rapporto tra paziente e curanti deve continuare a essere orientato al dialogo, alla cura e al recupero del consenso al trattamento, quando possibile.
Rischio ipotizzato: una contrapposizione troppo marcata tra paziente, difensore e personale sanitario potrebbe indebolire la fiducia e rendere più difficile la collaborazione terapeutica. L’articolo non documenta che questo effetto si sia già verificato in conseguenza della sentenza.
QUARTA TESI — Servono regole chiare per prevenire la medicina difensiva.
Posizione degli autori: è necessario un intervento legislativo organico che definisca procedure, responsabilità e modalità applicative uniformi su tutto il territorio nazionale.
Rischio ipotizzato: l’incertezza giuridica potrebbe indurre alcuni professionisti a esitare o ritardare il ricorso al TSO anche quando ne ricorrano i presupposti. Si tratta di una conseguenza temuta dagli autori, non di un effetto dimostrato da dati presentati nell’articolo.
La richiesta conclusiva di Di Sciascio e Vita è rivolta al legislatore: garantire il diritto alla difesa senza ostacolare l’esercizio della responsabilità clinica. Il loro argomento centrale è che libertà personale e diritto alla salute devono essere tutelati contemporaneamente, attraverso procedure che consentano un controllo effettivo sul TSO senza compromettere la tempestività delle cure.
La distinzione essenziale: la nuova garanzia legale è il fatto riportato; i possibili conflitti tra curanti e pazienti, il deterioramento della relazione terapeutica e i ritardi negli interventi sono rischi prospettati dagli autori. Per stabilire se si verificheranno occorreranno evidenze raccolte nell’applicazione concreta della nuova disciplina.


