Cronaca

Milazzo (ME) – Discutibili sentenze nei confronti di alcuni operatori portuali

È ormai un fatto risaputo che l’attuale classe giudiziaria non sia più tonica come un tempo, avendo subìto limitazioni circa la sua sfera d’iniziativa nell’appurare la verità e conseguentemente far trionfare quella giustizia amministrata in nome del popolo e per il popolo, contemplata dall’articolo 101 della Costituzione nazionale; al tempo stesso l’azione deleteria dei Governi degli ultimi trent’anni, i quali hanno smantellato lo Stato sociale mediante la cancellazione dell’articolo 18 previsto dallo Statuto dei Lavoratori, che rappresentava un efficace baluardo nella tutela dei ceti costituiti dai soggetti con contratti impiegatizi subordinati mettendoli al riparo da arbitrarie decisioni di licenziamento senza ottenere un pronto reintegro, sta mettendo a repentaglio la tenuta sociale e la stabilità economica di milioni di persone. A ciò si aggiunga il sistematico calpestare da parte di molti datori di lavoro sia nel settore privato, sia in quello pubblico della dignità e delle libertà, contemplate e garantite dalla medesima Carta fondamentale; ma di fatto disattese e vilipese creando di fatto un’insopportabile situazione feudale di servilismo e disaffezione.

Fra i settori coinvolti da siffatta circostanza incresciosa vi è l’ambito portuale milazzese, dove sempre più frequenti sono le proteste e le segnalazioni di persistenti violazioni contrattuali da parte di addetti alle varie mansioni. Alcuni di loro, raggiunti da provvedimenti disciplinari assurdi e da licenziamenti del tutto ingiustificati, si sono rivolti alla magistratura in cerca di una giustizia, che metodicamente è stata loro negata nei vari gradi di giudizio. Fra loro coraggiosa è l’iniziativa di Sergio Lopresti, il quale, stanco dai vari soprusi e dalle sentenze negative, ha deciso di rendere pubblica la sua vicenda: dopo vari avvisi al datore di lavoro riguardanti gravi criticità per deficienze sul piano della sicurezza e della salute per il personale imbarcato (assenza di aria condizionata e di frigorifero), nonché il malfunzionamento del generatore di corrente, che aveva reso impossibile l’uso del bagno, lamentando anche difficoltà nell’espletamento del servizio a causa delle proprie condizioni di salute, giacché affetto da patologie intestinali invalidanti, egli era stato dapprima sospeso cautelativamente dal servizio con mantenimento dello stipendio, in attesa di verifiche sullo stato di salute, che venivano richieste all’A.O.U. G. “Martino” ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori.

>Successivamente era stato destinatario di un procedimento disciplinare per avere esposto l’azienda a lesione dell’immagine e intralciato la sua operatività. Egli ha anche contestato l’applicabilità dell’accordo sindacale del 20 marzo 2003, che fonderebbe il potere d’irrogare la sanzione oggetto di causa, perché disdettato alla scadenza naturale del 24 marzo 2022 dopo il triennio di proroga iniziato il 25 marzo 2019. La Corte d’Appello di Messina ha rilevato che “Lopresti, interagendo con terzi al fine di sollecitare ispezioni, ha esposto effettivamente l’impresa a discredito, a prescindere dalla verità dei fatti denunciati, perché la segnalazione da lui fatta non aveva alcuna giustificazione, visto che il comandante della Carolina aveva segnalato il malfunzionamento del generatore già il giorno prima e comunque avrebbe dovuto interfacciarsi proprio col comandante affinché questi effettuasse le eventuali ulteriori segnalazioni necessarie. Il Tribunale ha ritenuto sussistere la prova del comportamento idoneo a ledere il rapporto fiduciario e ha considerato proporzionata la sanzione.

Lopresti contestava pure che l’impresa “Mare Pulito” avesse autorizzato formalmente l’equipaggio ad abbandonare il motopontone per l’espletamento dei bisogni fisiologici; ma la circostanza è irrilevante una volta si constati che l’uso dei servizi non era impedito, rimanendo accertato che questi potevano in qualunque momento essere riattivati con le batterie di riserva; ancora il Lo Presti contestava che il proprio comportamento, in quanto ripetitivo di quello già fatto dal comandante il giorno prima e adottato in buona fede, potesse essere considerato tale da ledere il vincolo fiduciario; ma la buona fede è rimasta di contro esclusa, anche alla luce della peculiare contraddittorietà delle allegazioni in tema di condizioni di salute (mai giustificata dal lavoratore) ed è invece rimasto confermato che il lavoratore non aveva alcun titolo per segnalare le inesistenti criticità, sia perché ciò era compito del comandante, sia perché si trattava di un’inutile e dannosa superfetazione rispetto alla segnalazione effettuata appena ventiquattr’ore prima dal Cuciti”.

A lui si affianca l’azione anche di Ivano Cuciti, il quale, ottenuto il reintegro al proprio posto di lavoro per effetto di due sentenze, emesse rispettivamente dal Tribunale di Barcellona P.G. nonché dalla Corte d’Appello di Messina, non è ancora riaffidato alle sue funzioni e mansioni dalla società “Mare Pulito”, di cui è lavoratore dipendente, la quale, non riconoscendo i giudizi dei due organi giudicanti, ha proceduto con un ricorso alla Corte di Cassazione di Roma chiedendone la nullità, poiché insiste sulla decisione, quantomai illegittima, di un licenziamento dalle caratteristiche prevalentemente ritorsive.

Autore Foti Rodrigo
Categoria Cronaca
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