È sconcertante come le leggi sul terrorismo vengono usate arbitrariamente per raggiungere obiettivi illeciti. Nel caso della spedizione di aiuti umanitari per mezzo di barche civili che intendono forzare il blocco navale imposto da Israele anni prima del tragico evento del 7 ottobre occorre fare delle considerazioni giuridiche e morali.

L’articolo 42 dello statuto dell’ONU e il diritto internazionale stabiliscono che il blocco navale è consentito solo nel caso di legittima difesa quando due o più stati sono in guerra tra loro, ha lo scopo di impedire l’accesso e l’uscita di navi dai porti di un Paese o di un territorio. 

In mancanza di dichiarazione di guerra viene considerato un’aggressione ingiustificata, lo stabilisce l’art. 3, lettera c della Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 3314 del 14 dicembre 1974.

La Convenzione di Ginevra ha stabilito che per essere legittimo deve rispettare i seguenti criteri.

Prima della chiusura della circolazione navale la forza militare che lo attua ha l’obbligo di comunicare alle nazioni terze non belligeranti la definizione geografica della zona soggetta al blocco stesso.

Deve garantire l'imparzialità del blocco nei confronti delle nazioni non belligeranti.

Abbia la possibilità di catturare qualsiasi imbarcazione mercantile che violi il blocco e il suo deferimento a un apposito tribunale delle prede.

Gli si riconosce la possibilità di attaccare qualsiasi imbarcazione mercantile nemica che opponga resistenza al blocco navale.

L'obbligo da parte della forza militare che attua il blocco di permettere il passaggio di carichi contenenti beni di prima necessità e medicinali per la popolazione locale.

A giustificazione del blocco navale Israele ha posto il terrorismo praticato da Hamas che costituisce un pericolo mortale per la sicurezza del suo territorio. 

L’Italia è stato il Paese europeo più colpito da un tale flagello per motivi ed interessi di Paesi stranieri che hanno interferito pesantemente nelle scelte interne politiche, economiche e militari.

Possiamo far riferimento all’articolo 17 della nostra Costituzione, primo comma, che statuisce un principio fondamentale "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi"; mentre l’art. 18 secondo comma stabilisce che: "Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". 

Il nostro diritto penale con l’art. 270-sexies definisce il fenomeno: 

"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia". 

La normativa statunitense definisce il terrorismo: “L'uso illecito della forza e della violenza contro persone o beni, al fine di intimidire o influenzare i governi o la popolazione civile”.

Secondo la Legge contro il terrorismo approvata in Gran Bretagna nel 2000, l'attentato terroristico è "Un'azione o la minaccia di un'azione, che comprende gravi forme di violenza contro persone e beni, mette in pericolo la vita dell'individuo e rappresenta una grave minaccia per l'incolumità e la sicurezza della comunità o una parte di essa".

Inoltre la quarta Convenzione di Ginevra dichiara che “Le sanzioni collettive e in maniera simile tutte le misure intimidatorie o terroristiche sono proibite”, mentre il Protocollo aggiuntivo II proibisce gli “atti di terrorismo” a danno di quanti non prendono parte o hanno smesso di prendere parte alle ostilità. Inoltre, i Protocolli aggiuntivi I e II proibiscono gli atti volti a spargere il terrore tra la popolazione civile (quali le campagne di bombardamento di aree urbane o gli attacchi di cecchini)”.

l diritto umanitario «proibisce esplicitamente certe tattiche terroristiche che possono emergere durante un conflitto armato ma anche gli “atti di terrorismo”.

Alla strategia del terrore, i governi reagiscono generalmente emanando leggi speciali che, in forza dell'emergenza, limitano alcuni diritti dei cittadini anche in modo molto significativo e con sensibili deviazioni dalla Costituzione democratica. Lo furono, per esempio, le leggi speciali americane sugli interstate riots degli anni settanta, contro il Black Power e il movimento delle Pantere Nere, e anche le leggi speciali varate dopo l'attentato alle Twin Towers dell'11 settembre 2001, con la creazione del campo di prigionia di Guantánamo e tutta una serie di limitazioni alla privacy degli americani. Anche le leggi italiane contro il terrorismo emanate negli anni settanta e ottanta sono parzialmente contrarie alla Costituzione italiana, e furono ammesse dalla corte costituzionale solo in virtù dello stato di necessità allora vigente.  La piaga del terrorismo di stato ha lasciato una profonda ferita in tutti coloro che lo hanno vissuto sia come vittime che come cittadini impotenti dinanzi a tale fregio.

Tenendo conto della normativa in materia di terrorismo e blocco navale i volontari dovrebbero essere ampiamente tutelati non dai governi ma dalle varie leggi ma, a me sembra, che il diritto in quella parte di mondo sia scomparso.

Mentre la nostra premier & C. in merito a Gaza preferiscono aspettare il giudizio della storia in Italia ancora manca una seria normativa in materia di tortura, tale vuoto emerse nello scandaloso caso delle aggressioni subite da cittadini inermi a Genova nella Scuola Diaz e nella caserma Bolzaneto del reparto mobile. Questo governo ha provveduto a “scudare” da ogni responsabilità coloro che disonorano il giuramento fatto alla Costituzione di rispettare la libertà di opinione e di manifestare pacificamente dei cittadini.