Tutto ebbe inizio con un'uscita infelice del leader della Lega, Matteo Salvini. In un intervento pubblico, annunciò: «Se ti stronchi di canne e di pasticche, o sniffi e ti metti al volante lucido o lucido no, io ti ritiro la patente fino a tre anni».
Una dichiarazione che, pur apparentemente provocatoria, evidenziava l’intenzione di intensificare le sanzioni contro chi guidava sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicofarmaci, ma che al contempo sollevò molte polemiche per il suo linguaggio e la sua semplicità nel collegare la cannabis e altre sostanze alla pericolosità stradale.
Successivamente, si scoprì che le nuove norme avrebbero colpito non solo criminali o guidatori abituali sotto l’effetto di droghe illegali, ma anche milioni di cittadini che assumono benzodiazepine, oppioidi, barbiturici o cannabis per motivi terapeutici. La legge, infatti, prevedeva il ritiro della patente fino a tre anni per chi, trovandosi alla guida, risultasse positivo a qualsiasi sostanza psicoattiva, indipendentemente dal fatto che questa fosse assunta legalmente o sotto prescrizione medica e se la sostanza psicoattiva fosse ... effettivamente attiva e non assunta giorni prima.
Questo portò a un acceso dibattito pubblico: da un lato, la tutela della sicurezza stradale, dall’altro, il rischio di criminalizzare malati e utilizzatori leciti, creando un divario tra sicurezza e diritti individuali.
Matteo Salvini e altri esponenti dell’esecutivo giustificarono la normativa sostenendo di voler eliminare il presupposto dello “stato di alterazione” riconoscibile visivamente, che era alla base delle precedenti norme. In sostanza, si voleva semplificare l’applicazione delle sanzioni, eliminando l’obbligo di dimostrare che il guidatore fosse in uno stato di alterazione visibile o percepibile, e puntando invece sulla sola positività del test.
Questa scelta, tuttavia, sollevò molte critiche e dubbi, dato che i test rapidi risultano positivi anche sui residui di farmaci assunti più di otto ore prima e fino a giorni addietro, cioè quando l'emivita farmacologica è cessata, cioè è cessato l'effetto. Purtroppo, il Ministero della Salute non intervenne, pur essendo suo compito garantire che le classificazioni farmacologiche delle sostanze non valgano meno del "si può fare" o perché "l'ha detto mio cugino". Cioè si finì con le carte in tribunale.
Passò così un anno e scoprimmo dai dati annuali della Polizia Stradale che su 12.595 sanzionati, ben 11.126 sono state le persone sanzionate per Alcol (Art. 186), mentre sono state solo 1.469 le persone denunciate per Droga (Art. 187).
Circa 740-750 persone sono risultate positive alla cannabis, circa 450-480 alla cocaina e circa 250 persone a oppioidi, benzodiazepine e anfetamine.
Questo a riprova che il vero fattore di rischio per la sicurezza stradale sono i bevitori.
Ma la vicenda non si era ancora conclusa e solo ieri è arrivata la parola "fine".
Una storica sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che «la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo».
In altre parole, ritorna il principio della "guida pericolosa" che Matteo Salvini sperava di elidere.
Non basta più il semplice risultato positivo di un test, ma occorre dimostrare che l’assunzione di sostanze abbia effettivamente alterato le capacità del guidatore, creando un rischio concreto.
La vicenda del divieto di cannabis nel codice stradale rappresenta un caso emblematico di come le norme possano essere strumentalizzate a fini politici, quando la propaganda si sovrappone al giusto scopo.
Come al solito ci ha pensato Nemesi, la dea greca della Giustizia che agisce di nascosto e punisce l'arroganza: le norme "per stroncare le canne" - cioè per presunte urgenze di sicurezza tali da sovrastare la tutela dei diritti individuali - sono servite per fermare chi guida sotto effetto dell'alcol, cioè il vero problema da contrastare.
Un po' come la legge italiana che vieta la produzione, l'importazione, la lavorazione, la distribuzione e la vendita delle infiorescenze di canapa, anche se il contenuto di THC è inferiore ai limiti farmacologici dell'azione stupefacente.
Un divieto che mirerebbe a ... prevenire l'alterazione dello stato psicofisico (da cui però è esente il CBD) e a garantire la sicurezza pubblica e stradale (che però è messa a rischio da dosi consistenti di THC).
Come dire che, nonostante la Scienza che ne ha studiato e misurato gli effetti, si vieta la sigaretta alla cannabis light, ma non la tazza di te o di caffè che contiene certamente più "droga". Anche in questo caso, il Ministero della Salute - vestale delle tabelle farmacologiche - non ha avuto nulla da ridire e la vendita di oli di CBD e altri prodotti derivati privi di alcun effetto stupefacente è finita in una situazione di incertezza legale.
Insomma, l'Italia è in attesa di un chiarimento dalla Corte di Giustizia dell'UE, dopo che il Consiglio di Stato a novembre 2025 ha sospeso il divieto sugli oli di CBD, chiedendo se le norme italiane violino i trattati europei.
Nel mentre, molti giudici stanno assolvendo i negozianti basandosi sul principio che, se non c'è effetto drogante, non c'è reato, in attesa che la Consulta italiana o la Corte europea mettano la parola fine alla vicenda.
Ed è per tutto questo "nulla" figlio della propaganda sul "nulla" ... che stiamo spendendo i soldi dei contribuenti dando la caccia ad una droga che non è una droga.

